Accesso civico generalizzato e soccombenza virtuale dopo il riscontro tardivo (TAR Sardegna n. 692 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto riscontro dell’amministrazione alla richiesta di accesso civico generalizzato determina la cessazione della materia del contendere. La condanna alle spese per soccombenza virtuale presuppone che il ricorrente dimostri in concreto l’illegittimità del comportamento omissivo dell’ente. Tale prova non è fornita quando i dati richiesti risultano già consultabili sul sito istituzionale e sull’albo pretorio, e la contestazione del ricorrente si limita a rilievi generici. La richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dall’amministrazione non è accoglibile quando il ricorso costituisce il primo gravame di tal genere proposto davanti al giudice adito e le precedenti iniziative analoghe del ricorrente sono state accolte. L’accesso civico generalizzato può avere ad oggetto dati non corrispondenti a un interesse individuale del richiedente, purché non degeneri in curiosità emulativa.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Comune di Porto Torres, il 28 marzo 2025, un’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. Chiedeva di sapere se, dopo la deliberazione con cui erano state quantificate le somme impignorabili per il primo semestre del 2025, l’ente avesse disposto pagamenti di titoli diversi da quelli vincolati o senza rispettare l’ordine cronologico di ricezione delle fatture, e in caso affermativo gli estremi dei relativi pagamenti.

Non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso, notificato l’8 maggio 2025, per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione alla consegna dei dati. Il Comune si è costituito e, con nota del 19 maggio 2025, ha riscontrato l’istanza. Ha rilevato che la richiesta esigeva una rielaborazione massiva di dati contabili, che gli atti erano già pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” e all’albo pretorio, e che parte della documentazione coinvolgeva dati personali di terzi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto della cessazione della materia del contendere: l’amministrazione ha trasmesso un espresso riscontro alla richiesta, sicché è venuto meno l’interesse alla pronuncia sul silenzio.

Quanto alle spese, il Tribunale esclude la soccombenza virtuale invocata dalla ricorrente. Dalla nota di riscontro emerge che i dati richiesti erano già consultabili sul sito istituzionale e sull’albo pretorio informatico. La ricorrente non ha contestato in fatto questa circostanza nelle memorie conclusive, limitandosi a osservare di aver cercato invano nella sezione “amministrazione trasparente”. La doglianza resta perciò generica e non supera i rilievi dell’ente.

Il Tribunale chiarisce che l’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ha ad oggetto dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. La pubblicazione di alcuni atti non esclude il diritto di accesso a informazioni ulteriori e specifiche. Tuttavia, nel caso concreto, la ricorrente non ha indicato quali dati, tra quelli richiesti, non fossero già consultabili tramite i link indicati dall’ente.

Quanto alla richiesta di lite temeraria avanzata dal Comune ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c., il Collegio la ritiene non meritevole di accoglimento. L’accesso civico generalizzato può avere ad oggetto anche dati non corrispondenti a un interesse individuale del richiedente. È vero che tale strumento non può sfociare in curiosità emulativa né tradursi in pretesto per lucrare sulle condanne alle spese. Nel caso in esame, però, si tratta del primo gravame di tal genere proposto dalla ricorrente davanti a questo Tribunale, e le due pregresse pronunce di altri TAR depositate dalla difesa comunale avevano accolto le relative domande di accesso.

Il Tribunale osserva inoltre che i dati richiesti, pur presenti nel sito, erano presumibilmente di non agevole e immediato reperimento, circostanza che può spiegare la presentazione dell’istanza. Dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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