Ricorso per cassazione reiterativo di censure respinte in appello inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 13182 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., la riqualificazione del fatto in termini di bancarotta documentale semplice è legittima se sussiste l’identità del fatto storico e la concreta possibilità di difesa dell’imputato rispetto alla nuova qualificazione, ancor più se operata in bonam partem. La determinazione del trattamento sanzionatorio, con riguardo alla dosimetria della pena e al bilanciamento di circostanze, costituisce esercizio di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già amministratore di una società dichiarata fallita, era stato condannato in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il giudice di prime cure aveva tuttavia riqualificato l’originaria imputazione in termini di bancarotta documentale semplice ex art. 217 l. fall., cui l’art. 224 rinvia per la descrizione dei fatti. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 01/10/2025, aveva confermato la decisione di condanna. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura e depositando due memorie difensive.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che tutti i motivi di ricorso sono indeducibili perché non introducono profili di censura nuovi ma si limitano alla reiterazione di doglianze già presentate in appello e puntualmente esaminate e respinte dalla Corte di merito.

Con riferimento al primo motivo, concernente la presunta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., la Corte osserva che la riqualificazione giuridica del fatto è avvenuta legittimamente. La censura dell’imputato è priva di consistenza poiché il fatto storico — ossia la mancata messa a disposizione dei libri contabili al curatore e l’impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria della fallita — è rimasto pacifico e identico. Inoltre, nel corso del procedimento, l’imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi rispetto alla qualificazione prospettata, che era peraltro in bonam partem, essendo stata l’accusa di bancarotta fraudolenta ridimensionata a quella di bancarotta semplice.

Quanto al secondo e terzo motivo, riguardanti la ritenuta responsabilità, la qualificazione dei fatti e la determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte evidenzia che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato, con corretti argomenti giuridici, sia in ordine ai pacifici obblighi di tenuta della contabilità gravanti sull’amministratore, sia in ordine alla congruità della pena. La determinazione della pena costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice, che deve essere esercitato in aderenza ai criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso di specie, l’indicazione dei fattori considerati — gravità della colpa, ammontare del passivo e pregiudizio al corretto svolgimento della procedura — risulta ancorata alla precedente analitica descrizione dei fatti e non presenta vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità.

La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, confermando che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio di merito, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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