Particolare tenuità non deducibile per la prima volta in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 36891 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata. Né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. Il principio vale anche quando la difesa invochi l’applicazione d’ufficio della causa di non punibilità in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 21/11/2025, aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di evasione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
Con i primi due si contestava il vizio di motivazione e la violazione di legge per la mancata applicazione, ex officio, della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con riferimento al reato di cui all’art. 385 cod. pen. Gli altri due motivi denunciavano il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione settima dichiara inammissibile il ricorso. Il percorso argomentativo si articola su due direttrici distinte, che riflettono la diversa natura dei motivi.
Quanto ai primi due, la Corte rileva che essi non sono consentiti in questa sede, non avendo costituito oggetto di specifica deduzione in appello. Il rilievo si fonda sul principio di diritto espresso da Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo. La regola processuale è netta: la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità quando la norma era già in vigore al momento della deliberazione della sentenza impugnata.
Alla preclusione processuale si affianca un profilo sostanziale. In difetto di una specifica richiesta difensiva, il giudice di merito non è gravato da alcun obbligo di pronunciarsi comunque sulla causa di esclusione della punibilità. L’art. 131-bis cod. pen. non integra, dunque, un istituto a rilievo officioso incondizionato, tale da imporre al giudice una verifica autonoma in assenza di sollecitazione di parte.
Il terzo e il quarto motivo sono invece valutati nel merito e dichiarati manifestamente infondati, oltre che reiterativi di censure già proposte in appello. La Corte territoriale, alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, ha congruamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche richiamando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili. Ha inoltre sottolineato la neutralità e l’irrilevanza dei fattori prospettati dalla difesa, in conformità con l’incontrastato indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato nel provvedimento.
La declaratoria di inammissibilità travolge anche il trattamento delle spese. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 385 c.p. – Evasione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso