Reato continuato: il giudice dell’esecuzione deve confrontarsi con il precedente riconoscimento (Cass. pen. Sez. I n. 41218 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione investito di una richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena autonomia di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede di cognizione sulla sussistenza del vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo nel quale si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda. Il medesimo obbligo sussiste rispetto a una precedente valutazione operata in sede di esecuzione, dalla quale può prescindere solo dimostrando l’esistenza di specifiche e significative ragioni di non riconducibilità al delineato disegno. L’intervenuto arresto dopo la commissione di un reato non è, di per sé, idoneo a escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi: spetta al giudice di merito verificare se, in concreto, abbia costituito momento di frattura dell’unicità dell’ideazione. La motivazione che ometta tali valutazioni è apodittica.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., davanti al giudice dell’esecuzione, articolandola in due distinte domande. La prima riguardava tre delitti di evasione ex art. 385 cod. pen.; la seconda due delitti di furto aggravato.

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 19 maggio 2025, ha respinto l’istanza. Ha escluso la continuazione tra i delitti di evasione per il lasso di tempo intercorso tra gli episodi e per il fatto che, di volta in volta, l’istante era stato tratto in arresto; quanto ai furti, ha ritenuto trattarsi di fattispecie eterogenee, commesse in luoghi diversi e concluse con arresto in flagranza. Ha qualificato il quadro come abitualità criminosa. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivazione meramente apparente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dal principio più volte affermato in materia: il giudice dell’esecuzione non può ignorare la valutazione già compiuta in sede di cognizione sulla sussistenza del vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda. Qualora ritenga di non accogliere la richiesta relativa a reati commessi in prossimità temporale e spaziale, deve esprimere le ragioni che lo inducono a disattendere quella valutazione (Sez. 1, n. 54106 del 2017).

Tale principio è applicabile, per la Corte, anche alle valutazioni pregresse compiute in sede di esecuzione: il giudice dell’esecuzione non può trascurarle e può prescinderne solo previa dimostrazione di specifiche e significative ragioni (Sez. 1, n. 4716 del 2013; Sez. 1, n. 6224 del 2023).

Nel caso in esame il ricorrente aveva rappresentato che la continuazione era già stata riconosciuta, in sede esecutiva, tra reati commessi tra il 31 maggio 2015 e il 24 settembre 2016, e aveva prospettato il possibile raccordo con i reati oggetto della nuova istanza, collocati nel medesimo contesto spaziale e in epoca temporalmente prossima o addirittura compresa in quell’arco. L’ordinanza impugnata non ha valutato affatto tale prospettazione, omettendo di confrontarsi con il tema del pregresso riconoscimento.

Quanto ai delitti di evasione, il Tribunale ha valorizzato la distanza temporale tra gli episodi e i ripetuti arresti. Sul primo punto, l’omessa considerazione dei reati già unificati ha privato la valutazione di un possibile elemento di raccordo temporale. Sul secondo, la Corte richiama Sez. 6, n. 49868 del 2013: l’arresto non è di per sé ostativo all’applicazione dell’art. 81 cod. pen., spettando al giudice di merito verificare se abbia costituito momento di frattura dell’unicità del disegno. Il Tribunale non ha offerto elementi in tal senso, valutazione che si impone tanto più in contesti nei quali l’arresto è prevedibile.

Anche quanto ai furti la motivazione è apodittica: non vengono descritte le caratteristiche della condotta che hanno indotto a ritenere le fattispecie eterogenee e l’arresto in flagranza è stato richiamato senza verificarne l’effetto interruttivo. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, perché riesamini l’istanza in ossequio ai principi espressi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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