Cass. pen. Sez. IV n. 37303 del 24.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 37303/2026, depositata il 24/10/2026 (R.G. 27714/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: avverso l’ordinanza del 24/06/2026 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO Udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D’ANDREA; il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 giugno 2026 il Tribunale per il riesame di Milano ha confermato il provvedimento con cui in data 7 giugno 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva applicato ad misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110 e 603-bis cod. pen.

2. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore, lamentando, con due articolati motivi: 1) violazione di legge processuale in relazione agli artt. 143, comma 2, 178 e 292 cod. proc. pen.; 24, comma 2, e 111 Cost.; 6, par. 3, lett. a), CEDU, per mancata traduzione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame nella lingua conosciuta all’imputato; 2) violazione di legge processuale in relazione agli artt. 275, commi 3 e 3-bis, 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen.; 3, 24, 111 e 117, comma 1, Cost.; 5 CEDU; oltre a travisamento probatorio e motivazione manifestamente illogica e apparente in ordine all’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio rileva come, nelle more della trattazione del giudizio, sia pervenuto in data 30 settembre 2026 un atto del difensore di munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen.

2. La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.

3. L’indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 20/10/2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 603-bis c.p.

Tutte le 36 sentenze sull'art. 603-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *