Omissione di motivazione sulle attenuanti generiche e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 1 n. 13917 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla sussistenza del vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. può essere estesa anche ai casi in cui il beneficio delle circostanze attenuanti generiche sia stato invocato espressamente in sede di discussione e non abbia ricevuto alcuna risposta dal giudice di merito che pronunci sentenza inappellabile. In tale evenienza, la richiesta non può considerarsi tardiva, atteso che la progressione processuale non si è sviluppata fisiologicamente in fase di appello. L’omessa pronuncia su una domanda decisiva integra il vizio di mancanza di motivazione e impone l’annullamento con rinvio, non potendo trovare applicazione la disciplina della cosiddetta “progressione delle impugnazioni”. L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 03/04/2024, dichiarava l’imputato responsabile del reato di porto di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975. Riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità, il giudice di prime cure condannava l’imputato alla pena di euro 1.000 di ammenda, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva impugnazione, eccependo il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello di Firenze, rilevata l’inappellabilità della sentenza ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, riqualificando l’atto come ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso. In relazione al primo, concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., i giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo infondato. La motivazione del Tribunale, sebbene sintetica, è stata giudicata priva di vizi logici manifesti, avendo ancorato il diniego del beneficio alla non particolare tenuità dei fatti e al rinvenimento di quattro oggetti atti ad offendere nella disponibilità dell’imputato. Il giudizio sulla tenuità, pur richiedendo una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj), è stato ritenuto adeguatamente motivato laddove dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, ritenuto evidentemente decisivo.
La Corte ha poi escluso ogni contraddizione tra il mancato riconoscimento della particolare tenuità e l’attenuante della lieve entità, ribadendo il principio per cui l’esclusione del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, richiamando i precedenti di Sez. 1, n. 51261 del 2017 e Sez. 3, n. 17184 del 2016.
Diversamente, il secondo motivo è stato ritenuto fondato. La sentenza impugnata ometteva qualsiasi motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, invocata espressamente in sede di discussione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione quando le argomentazioni del giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze dotate del requisito della decisività. Tale orientamento è stato esteso proprio ai casi in cui la sentenza è inappellabile, impedendo di ritenere tardiva la richiesta non esaminata, in assenza di una progressione processuale fisiologica attraverso il grado di appello.
La Corte ha infine sottolineato come la carenza motivazionale fosse ancor più evidente nel caso di specie, considerato che il fatto era stato ritenuto di lieve entità e ben concessi i doppi benefici della sospensione condizionale e della non menzione. Per queste ragioni, la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Livorno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche, con rigetto del ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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