Continuazione e dosimetria: aumento di pena distinto per i reati satellite (Cass. pen. Sez. VII n. 34470 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva deve individuare il reato più grave e stabilire la pena base, ma deve altresì calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. L’onere argomentativo è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. La graduazione della pena, anche in relazione ad aumenti e diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 494 e 495 cod. pen. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 25.11.2025, ha confermato la decisione. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione e un vizio di motivazione in ordine alla svalutazione del comportamento processuale nella complessiva dosimetria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, relativo alla determinazione dell’aumento di pena per la continuazione fra reati, e lo ritiene manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Il Collegio richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, secondo cui l’impegno motivazionale è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve permettere di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale.
Tale onere argomentativo risulta implicitamente assolto, in presenza di reati omogenei e dell’impossibilità di determinare l’esattezza della pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento praticato rispetto alla pena base per la violazione più grave individuata dai giudici del merito.
Il secondo motivo, che denuncia vizio della motivazione sulla svalutazione del comportamento processuale dell’imputato, è inammissibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie l’onere argomentativo è adeguatamente assolto mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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