L’incertezza sull’identità anagrafica preclude l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. 4 n. 12022 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere legittimamente negata quando non vi sia certezza sui dati anagrafici del richiedente. L’incertezza sull’identità dell’istante impedisce di eseguire le verifiche sulle condizioni per l’ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96, commi secondo e terzo, e 98, comma secondo, d.P.R. n. 115/2002. L’autocertificazione ex art. 79, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 115/2002 e la dichiarazione sostitutiva ex art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 presuppongono che l’identità anagrafica del soggetto istante sia certa. Il Codice Unico Identificativo (C.U.I.), attribuito sulla base delle impronte digitali, prova e documenta l’identità fisica del soggetto, ma non già l’identità anagrafica.
Il Fatto
Un soggetto detenuto, in data 15 marzo 2025, presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un giudizio direttissimo, corredando la domanda con autocertificazione reddituale, CUD 2024 e documentazione attestante la richiesta inoltrata al consolato del Marocco per l’accertamento dei redditi prodotti all’estero.
Il giudice di prima istanza rigettava la richiesta, rilevando l’impossibilità di attribuire una certa identità all’istante, il quale non aveva documenti di identificazione e, nelle varie occasioni in cui era stato fermato, aveva declinato generalità sempre diverse. Il Tribunale, quale giudice dell’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, confermava il provvedimento di rigetto. Avverso l’ordinanza, il soggetto proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 74 e ss. d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che la mancanza di un documento di identità non costituirebbe ostacolo all’ammissione al beneficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato è strumentale al diritto di difesa, richiamando il costante orientamento della Corte costituzionale secondo cui l’art. 24, terzo comma, Cost. mira a garantire ai non abbienti l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio. L’ampio riconoscimento della garanzia assicurata ai non abbienti non può essere interpretato nel senso di escludere dal beneficio soggetti privi di documenti, ma presuppone che il procedimento di ammissione possa svolgersi secondo le regole proprie della disciplina.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 richiede, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica; l’art. 96, comma 2, consente al magistrato di respingere l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni previste, disponendo che le verifiche possano essere effettuate tramite la Guardia di Finanza. Tali accertamenti, sia preventivi che successivi all’ammissione, postulano dati anagrafici verificabili.
Quanto alla giurisprudenza di legittimità, la Corte richiama il principio secondo cui l’ammissione al beneficio può essere legittimamente negata quando non vi sia certezza sui dati anagrafici del richiedente, con particolare riferimento ai soggetti extracomunitari identificati solo tramite C.U.I. La necessità che il soggetto sia identificabile in modo certo è strettamente collegata al contenuto dell’istanza ex art. 79 d.P.R. n. 115/2002: non è in discussione il potere di autocertificazione dell’imputato, quanto piuttosto che detta autocertificazione possa provenire da un soggetto non identificato.
La Corte chiarisce la distinzione tra identità fisica e identità anagrafica: il C.U.I., generato in automatico dal sistema AFIS sulla base delle impronte digitali, vale a provare l’identità fisica del soggetto indagato, imputato o condannato, ma non già l’identità anagrafica, che resta l’elemento su cui si fonda il procedimento di ammissione al beneficio.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente rilevato che il ricorrente aveva dichiarato generalità differenti in occasione dei precedenti controlli e indicato un indirizzo di residenza all’estero non chiaramente individuato. La Corte ritiene il percorso argomentativo coerente con i principi affermati, rilevando, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l’istanza inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002, piuttosto che rigettarla. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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