Porto di machete, natura di arma impropria ed esclusione della tenuità (Cass. pen. Sez. I n. 21885 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto ingiustificato di un machete integra il reato di cui all’art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di arma impropria e non di arma innominata: per essa non è necessario accertare in concreto l’idoneità offensiva, richiesta invece dall’art. 4, comma 2, ultima parte per gli oggetti non specificamente indicati. Il giustificato motivo rilevante per escludere l’oggettività criminosa è solo quello espresso nell’immediatezza e verificabile dai verbalizzanti, non quello dedotto a posteriori dalla difesa. Il mancato riconoscimento della lieve entità ex art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 preclude la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., poiché il fatto non lieve non può essere al contempo particolarmente tenue. In tema di pene sostitutive, il giudice può negare la conversione facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, con motivazione specifica e concreta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 2 febbraio 2026, aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Cosenza per il reato di porto senza giustificato motivo di un’arma da taglio, un machete con lama di 44 centimetri. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, lamentando la violazione dell’art. 4, legge n. 110 del 1975, la mancata esclusione dell’attenuante speciale della lieve entità, il diniego della particolare tenuità del fatto e il rigetto dell’istanza di conversione della pena detentiva in pecuniaria. Il difensore, con memoria, ha inoltre eccepito l’improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di appello.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Sezione I muove dalla qualificazione dell’arma: la Corte territoriale, confermando il primo grado, ha classificato il machete come strumento da taglio atto ad offendere, cioè arma impropria portata senza giustificato motivo. L’argomento dell’idoneità offensiva è quindi ellittico, perché la contestazione non riguarda il porto di arma innominata — per la quale la sentenza costituzionale n. 139 del 2023 esige la valutazione di offensività — ma di arma impropria, rispetto alla quale sussiste il rischio, secondo regole di esperienza, di un uso illecito.
La qualificazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 14953 del 2009; Sez. I n. 5944 del 1995): il porto ingiustificato di machete integra l’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 e non l’art. 699 cod. pen., non essendo lo strumento naturalmente ed esclusivamente destinato all’offesa alla persona. Né la norma esige modalità tali da determinare un pericolo concreto. Quanto al giustificato motivo, la Corte ribadisce che rileva solo quello espresso nell’immediatezza (Sez. I n. 19307 del 2019).
Sul secondo motivo, il diniego dell’attenuante speciale è sorretto dalla pericolosità dell’arma e dall’uso intimidatorio emerso dalla relazione dell’operante. Il divieto dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. non opera, poiché le dichiarazioni hanno costituito l’occasione dell’intervento della polizia giudiziaria e riguardano fatti anteriori alla notizia di reato, caduti sotto la diretta percezione dell’operante (Sez. VI n. 37629 del 2025; Sez. III n. 35964 del 2014).
Il terzo motivo è disatteso: secondo la Corte, il mancato riconoscimento della lieve entità impedisce la declaratoria di particolare tenuità del fatto, perché il fatto ritenuto non lieve non può essere considerato particolarmente tenue (Sez. I n. 20575 del 2025; Sez. I n. 13630 del 2019).
Il quarto motivo è infondato: la Corte territoriale non ha introdotto preclusioni estranee all’art. 59 legge n. 689 del 1981, ma ha operato una valutazione prognostica negativa sulla base delle condotte e dei precedenti (Sez. II n. 28707 del 2013; Sez. IV n. 36961 del 2025). Infine, l’improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. è esclusa, poiché l’impugnazione è stata presentata il 3 ottobre 2023 e il termine triennale non risulta decorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 699 c.p. – Porto abusivo di armi
- Art. 195 c.p.p. – Testimonianza indiretta
- Art. 344-bis c.p.p. – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione