Pratiche scorrette e responsabilità del professionista per omessa vigilanza sui sub-agenti (Cons. Stato n. 4997 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il professionista che affida a terzi il procacciamento di clienti risponde a titolo proprio, e non oggettivo, della mancata predisposizione di un adeguato sistema di controllo sull’operato dei propri ausiliari, in violazione dell’art. 20 del Codice del consumo. Le pratiche commerciali scorrette costituiscono illecito di pericolo: è sufficiente l’idoneità della condotta a esporre il consumatore a un rischio specifico, senza necessità di prova della lesione concreta. Le clausole contrattuali di manleva e rivalsa, operando a illecito già perpetrato, non integrano un presidio preventivo idoneo a escludere la responsabilità. Il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo a fronte di assoluta identità delle situazioni di fatto accertate, la cui prova rigorosa spetta all’interessato. La sanzione si determina secondo i criteri dell’art. 27, comma 9, del Codice del consumo e dell’art. 11 della legge n. 689/1981, avuto riguardo alla gravità, alla durata e alle condizioni economiche del professionista.

Il Fatto

L’AGCM avviava un procedimento nei confronti di una società attiva nel procacciamento di contratti di fornitura di energia elettrica e gas per conto di un grande operatore. L’istruttoria accertava contatti telefonici con veicolazione di notizie ingannevoli sull’imminente cessazione del mercato tutelato e sollecitava il passaggio al mercato libero.

All’esito, l’Autorità contestava alla società la sola violazione dell’art. 20 del Codice del consumo per mancata predisposizione di un adeguato sistema di controllo sulla propria rete di vendita, irrogando una sanzione di 100.000 euro. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. La società proponeva appello, deducendo l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, la disparità di trattamento rispetto a un altro operatore archiviato e l’incongruità della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la nozione di pratica commerciale scorretta delineata dall’art. 20, comma 2, del Codice del consumo, che individua due connotati dell’elemento oggettivo: la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. Nel mercato energetico di recente liberalizzazione, caratterizzato da asimmetria informativa e razionalità limitata del consumatore, è legittimo richiedere uno standard di diligenza rafforzato (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 9566 del 2023).

Quanto al primo motivo, la Corte qualifica la fattispecie come illecito di pericolo: non occorre la prova del pregiudizio concreto, essendo sufficiente che il danno costituisca conseguenza meramente plausibile della condotta (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5715 del 2024). Irrilevante è il numero esiguo di segnalazioni (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8610 del 2024). L’aggiramento della procedura di verifica concordata con il mandante, mediante l’utilizzo di una lista di 546 nominativi non verificati, integra di per sé la violazione degli standard richiesti.

Sul secondo motivo, la Corte esclude che l’interposizione di sub-agenti escluda la responsabilità del professionista: si tratta di corollario della responsabilità per fatto degli ausiliari (art. 2049 cod. civ.) e del principio cuius commoda eius et incommoda (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3826 del 2022; Cass. civ., Sez. III, n. 25373 del 2018). Le clausole di manleva e rivalsa si risolvono in tutele apprestate nel solo interesse della società e non costituiscono un presidio preventivo. Le verifiche ispettive si sono ridotte a due interventi non documentati; il parere ARERA rileva l’inadeguata formazione del personale.

Il terzo motivo è infondato: manca la prova dell’assoluta identità delle situazioni di fatto, non potendosi desumere dall’identità del segnalante, bensì dalla concreta fattispecie accertata all’esito dell’istruttoria (Cons. Stato, Sez. V, n. 256 del 2024; Cons. Stato, Sez. VII, n. 3003 del 2024).

Infine, la sanzione è congrua: l’Autorità ha riconosciuto la minore gravità rispetto alle altre agenzie, ha parametrato l’importo al fatturato e alla durata della violazione. Il raffronto con altri operatori è fuorviante, attesa la diversa incidenza percentuale sul fatturato. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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