Autonomia del giudizio amministrativo dal giudicato penale di assoluzione (TAR Campania n. 4540 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato penale di assoluzione non vincola l’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza edilizia. Il vincolo, ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., opera solo nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile, e copre i soli fatti materiali, non la loro qualificazione giuridica. La SCIA in sanatoria non legittima opere di natura e destinazione diverse da quelle descritte. In area paesaggisticamente vincolata il potere demolitorio si esercita a prescindere dal titolo edilizio astrattamente necessario. La sanzione pecuniaria va irrogata nella misura massima di euro 20.000 per gli abusi su aree vincolate.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile in area ricadente nel Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani e nel Parco Nazionale del Vesuvio, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di una piscina e di un capanno in legno e aveva contestualmente applicato la sanzione amministrativa di euro 20.000 ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.

Gli stessi erano stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Nola per abusivismo edilizio e reati paesaggistici. Il giudice penale li aveva assolti per intervenuto titolo abilitativo quanto al primo reato e perché il fatto non sussiste quanto agli altri. Su tale assoluzione i ricorrenti fondavano il principale motivo di ricorso, deducendo il contrasto dell’atto amministrativo con il giudicato penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Il primo motivo è infondato: il Comune non si è costituito parte civile nel processo penale, sicché la valutazione dei fatti compiuta dal giudice penale non può condizionare l’autonoma qualificazione giuridica dell’amministrazione. La regola, richiamata con Cons. Stato, Sez. VI, n. 9656 del 2022 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3403 del 2016, è quella dell’autonomia e separazione tra i due giudizi.

Il titolo abilitativo valorizzato in sede penale consisterebbe in una SCIA in sanatoria del dicembre 2022. Il Tribunale rileva però che in essa sono state descritte opere di natura e destinazione diverse da quelle accertate: la vasca indicata come raccolta acque è pacificamente una piscina, come risulta dalle deposizioni dei testi e dall’ammissione dello stesso imputato. Manca inoltre l’autorizzazione paesaggistica. Quanto al capanno, si tratta di struttura fissa di circa 35 mq, non irrilevante e dissonante rispetto alla dichiarata assenza di modifiche alla sagoma e ai prospetti.

È infondata anche la censura sull’affidamento e sul difetto di motivazione. L’illecito edilizio ha carattere permanente e l’interesse pubblico alla repressione è in re ipsa. La mera inerzia dell’amministrazione non rende legittimo ciò che è ab origine illegittimo. Gli atti di repressione degli abusi sono atti dovuti a carattere vincolato, sufficientemente motivati con la descrizione dell’abuso e l’indicazione del referente normativo.

Quanto all’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, il Collegio ricorda che anche le opere assentibili con SCIA subiscono la demolizione se realizzate in difformità dagli strumenti urbanistici (Cons. Stato n. 9635 del 2023). Le opere in questione, comportando modificazione dei prospetti in area vincolata, richiedevano comunque il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. In area paesaggisticamente vincolata vige un principio di indifferenza del titolo edilizio, con legittimo esercizio del potere demolitorio in ogni caso.

La censura sulla sproporzione della sanzione pecuniaria è infine respinta: la misura massima si applica agli abusi su aree vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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