Condono edilizio, onere della prova sulla data di ultimazione delle opere (Cons. Stato n. 9198 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Incombe su chi richiede di beneficiare del condono edilizio l’onere di provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile per fruire del beneficio, non essendo l’amministrazione comunale normalmente in grado di accertare la situazione edilizia dell’intero territorio alla data prevista dalla legge. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in assenza di elementi che univocamente confermino l’ultimazione entro il termine, non assorge al rango di prova, neppure presuntiva, sull’epoca dell’abuso. La sentenza penale che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione non ha efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., non avendo partecipato al giudizio penale l’amministrazione emanante il provvedimento. Il principio di autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo non impedisce di valutare coerentemente il compendio probatorio, senza che ciò integri contraddittorietà della motivazione.
Il Fatto
La società appellante ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata dalla sua dante causa per la sanatoria di abusi consistenti nella trasformazione in parcheggio di un’area a raso coincidente con il lastrico solare di un parcheggio interrato pluripiano, destinata dall’originaria concessione a verde privato. Il diniego si fondava sul fatto che le opere risultavano realizzate oltre il termine del 31.03.2003 previsto dalla l. n. 326/2003 e dalla l. Reg. n. 12/2004.
Il TAR Lazio, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso, escludendo l’efficacia di giudicato della sentenza penale di estinzione del reato per oblazione, ponendo l’onere probatorio sulla data di ultimazione a carico del privato e valorizzando le pronunce penali di appello e di legittimità che escludevano il rispetto del termine. La società ha proposto appello, contestando la mancata valorizzazione della sentenza del Tribunale penale e la contraddittorietà del ragionamento del primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando il duplice fondamento della decisione di primo grado. Sul piano dell’onere della prova, la Corte ha ribadito che incombe sul richiedente la sanatoria dimostrare l’ultimazione delle opere entro il termine di legge, richiamando un orientamento consolidato (Cons. Stato n. 2949/2012, Cons. Stato n. 772/2010, Cons. Stato n. 4075/2013). Le dichiarazioni asseverate prodotte dall’appellante non sono state ritenute idonee a integrare la prova certa richiesta (Cons. Stato n. 6548/2008).
Quanto all’efficacia del giudicato penale, la Corte ha confermato l’esclusione dell’efficacia vincolante della sentenza di estinzione del reato per oblazione ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., poiché Roma Capitale non aveva partecipato al giudizio penale. Le censure fondate sulle pronunce penali sono state quindi ritenute irrilevanti per il principio di autonomia tra i due giudizi.
Il Collegio ha inoltre escluso la dedotta contraddittorietà della motivazione del TAR: il primo giudice aveva correttamente ritenuto non vincolante il giudicato penale e, al contempo, utilizzato le successive pronunce di appello e di legittimità come conferma della mancata ultimazione delle opere in tempo utile. Da tali pronunce emergeva che il parcheggio era stato eseguito in conformità alla concessione edilizia e che la trasformazione dell’area a verde in parcheggio era avvenuta solo successivamente alla scadenza del termine del terzo condono.
La Corte ha quindi ritenuto la linea motivazionale della sentenza appellata coerente e non contraddittoria, con conseguente rigetto dell’appello e condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale.
Nota della Redazione
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