Distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia: inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione del contratto (Cass. civ. Sez. 3 n. 3856 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca la violazione degli artt. 1936 c.c. e 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. è inammissibile laddove, pur invocando la giurisprudenza sulla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, miri sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del contenuto negoziale, contrapponendo alla ricostruzione del giudice di merito una diversa interpretazione delle clausole contrattuali. L’accertamento dell’effettiva natura del contratto di garanzia, se la volontà delle parti risulti espressa in modo non univoco, costituisce un tipico sindacato di merito, precluso al giudice di legittimità, al quale non è consentito sostituire la propria valutazione delle risultanze probatorie e del testo negoziale a quella compiuta dal giudice d’appello, quando questa sia sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dall’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un istituto di credito, quale mandatario di una società veicolo, nei confronti di un fideiussore e della sua controparte contrattuale, avente ad oggetto un atto di disposizione immobiliare. La banca agiva in via pauliana assumendo di vantare un credito di rilevante entità per esposizione debitoria di una società in liquidazione, per la quale il convenuto si era reso garante. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo nulla la clausola contrattuale che derogava all’applicazione dell’art. 1957 c.c..
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 2022, rigettava il gravame proposto dal creditore procedente. La società subentrata nella titolarità del credito proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, censurando la sentenza per violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. e dell’art. 1936 c.c., oltre che per omesso esame di un fatto e di un documento decisivo, sostenendo che il contratto sottoscritto integrasse gli estremi di un contratto autonomo di garanzia e non di una fideiussione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, rilevando come la ricorrente, dopo aver richiamato gli arresti giurisprudenziali in tema di distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, avesse in realtà incentrato le proprie censure sull’interpretazione del contenuto delle clausole contrattuali. Secondo la ricorrente, il tenore letterale complessivo della scrittura sottoscritta nel 2005 avrebbe impedito di qualificare l’accordo come fideiussione, escludendo la necessità di espressioni inequivoche quali “senza poter sollevare eccezioni”.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso ictu oculi inammissibile. L’argomentazione sviluppata dalla ricorrente, incentrata sul contenuto delle clausole e sulla loro portata negoziale, è stata considerata come diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del testo contrattuale, al fine di giungere a un’interpretazione diversa da quella adottata dal giudice d’appello. Tale operazione, ha precisato la Corte, configura un sindacato di merito precluso al giudice di legittimità.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto volto a sottoporre al giudice di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio tramite un sindacato di merito, e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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