Prescrizione reato e statuizioni civili: priorità al proscioglimento nel merito (Cass. pen. Sez. VI n. 29006 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dichiarato il reato estinto per prescrizione, il giudice dell’impugnazione non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva e a decidere sulle statuizioni civili. La presenza della parte civile apre una cognizione piena sull’accusa penale e impone un giudizio bifasico. Il giudice deve valutare anzitutto, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l’eventuale proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Solo dopo aver escluso tale possibilità e dichiarata la prescrizione può decidere sulla domanda risarcitoria, applicando il criterio civilistico del “più probabile che non” ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. I due criteri di giudizio non sono confliggenti, ma complementari. La soluzione è confermata dalla Corte costituzionale n. 2 del 2026.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tre imputati per estinzione del reato per prescrizione — due dei reati di cui all’art. 372 cod. pen. e uno di cui all’art. 378 cod. pen. — confermando le statuizioni civili in favore della parte civile.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso il solo capo relativo agli interessi civili. Hanno dedotto la violazione degli artt. 578 cod. proc. pen. e 6 CEDU per lesione della presunzione di innocenza, l’omesso esame delle dichiarazioni dei testi a discarico e della credibilità della parte civile, nonché l’utilizzazione delle dichiarazioni rese da una teste nel giudizio civile, nonostante questa si fosse avvalsa della facoltà di non rispondere.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., che, in caso di condanna generica alle restituzioni o al risarcimento, impone al giudice dell’impugnazione di decidere ai soli effetti civili una volta dichiarata l’estinzione del reato. Richiama la Corte costituzionale n. 182 del 2021, che ha escluso il contrasto della norma con la presunzione di innocenza, precisando che essa richiede non un giudizio di colpevolezza penale, ma l’accertamento della fattispecie dell’illecito aquiliano, con il criterio del “più probabile che non”.
Il Collegio ricostruisce il confronto tra tale lettura e i principi delle Sezioni Unite “Tettamanti” (n. 35490 del 2009), che avevano ammesso il proscioglimento nel merito, in presenza di prove ambivalenti, con prevalenza della formula assolutoria rispetto alla causa estintiva. Ricorda poi che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite “Calpitano” (n. 36208 del 2024), le quali hanno ribadito che il giudice, stante la presenza della parte civile e in assenza di rinuncia alla prescrizione, deve comunque valutare i presupposti dell’assoluzione nel merito ex art. 530 cod. proc. pen.
Il Supremo Consesso ha configurato un giudizio bifasico: prima la verifica dei motivi agli effetti penali e del proscioglimento nel merito; solo dopo, esclusa tale possibilità e dichiarata la prescrizione, la conferma o la revisione delle statuizioni civili secondo il criterio civilistico. I due canoni non sono confliggenti, ma complementari.
La Corte costituzionale n. 2 del 2026 ha confermato la legittimità di questo diritto vivente, escludendo la violazione dell’art. 6, par. 2, CEDU e richiamando la sentenza della Grande Camera Nealon e Hallam c. Regno Unito del giugno 2021: restano separati i piani del giudizio penale e di quello risarcitorio.
Nel caso concreto la Corte territoriale non si è attenuta a tali criteri. Ha omesso di valutare le censure relative all’attendibilità della parte civile e alla rilevanza della sentenza civile di rigetto, nonché l’attendibilità della teste che si era avvalsa della facoltà di non rispondere. Ha inoltre utilizzato le dichiarazioni rese da costei nel giudizio civile senza esplicitare le ragioni di utilizzabilità, in contrasto con la condizione posta dall’art. 238, comma 2, cod. proc. pen., che richiede l’acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato. La motivazione risulta infine assertiva quanto alla liquidazione delle dichiarazioni dei testi a discarico. La sentenza è pertanto annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 372 c.p. – Falsa testimonianza
- Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale
- Art. 238 c.p.p. – Verbali di prove di altri procedimenti
- Art. 530 c.p.p. – Sentenza di assoluzione
- Art. 578 c.p.p. – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per…