Divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio e pena base (Cass. pen. Sez. I n. 37152 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. opera anche nel giudizio di rinvio instaurato a seguito di annullamento disposto su ricorso dell’imputato. In tale sede il giudice non può determinare la pena base in misura superiore a quella fissata dalla sentenza di appello parzialmente annullata, perché una simile determinazione si traduce in un trattamento sanzionatorio finale più gravoso per il solo appellante. Il vizio attiene all’erronea applicazione della legge penale ed è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La violazione determina l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice che procederà a nuovo esame.

Il Fatto

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava l’imputato colpevole di bancarotta impropria e per distrazione e lo condannava alla pena di tre anni e due mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all’art. 216 legge fallimentare e all’interdizione dai pubblici uffici.

La Corte di appello di Venezia, su appello del solo imputato, riduceva la pena principale a un anno, sei mesi e venti giorni, riduceva le pene accessorie in misura corrispondente, revocava l’interdizione dai pubblici uffici e concedeva la sospensione condizionale. La Cassazione, su ricorso dell’imputato rigettato nel resto, annullava la sentenza di appello limitatamente a un capo di imputazione e rinviava ad altra sezione della stessa Corte. In sede di rinvio, la Corte territoriale rideterminava la pena in due anni, due mesi e venti giorni. La difesa ricorreva deducendo violazione del divieto di reformatio in peius.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica investe i limiti del potere del giudice di rinvio quando l’annullamento sia stato pronunciato su ricorso del solo imputato. Il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia fissato la pena base in misura superiore a quella stabilita nella precedente sentenza di appello, pervenendo a pene finali più gravose.

La Corte ricostruisce la portata dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che esplicita il divieto di riforma peggiorativa del trattamento sanzionatorio quando appellante sia solo l’imputato: il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità rispetto a quella applicata nel grado precedente.

Il Collegio confronta analiticamente le determinazioni contenute nelle due sentenze di appello. Nella pronuncia del 20 novembre 2025, emessa in esito al rinvio, la pena base è stata fissata in cinque anni di reclusione, diminuita a tre anni e quattro mesi per le attenuanti generiche prevalenti e poi ulteriormente ridotta per la scelta del rito. La sentenza precedente era invece pervenuta a un trattamento complessivamente inferiore.

Da tale raffronto il giudice di legittimità trae la conclusione che la sentenza più recente ha aggravato indebitamente il trattamento sanzionatorio riservato all’appellante. Il giudice di rinvio, quindi, ha violato la norma sul divieto di reformatio in peius, operando una riforma peggiorativa della pena rispetto a quella inflitta dalla stessa Corte di appello nella pronuncia parzialmente annullata.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte perché proceda a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato. La conclusione del Pubblico Ministero, che aveva chiesto l’annullamento, risulta così accolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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