La prescrizione del reato continuato con sospensione ex lege n. 103/2017 (Cass. pen. Sez. II n. 13288 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la sospensione del termine di prescrizione prevista dall’art. 159 cod. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017, si applica esclusivamente ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2017. Il relativo periodo di sospensione deve essere calcolato con riferimento al singolo reato commesso in tale arco temporale, dovendosi avere riguardo alla data di cessazione della continuazione. Ne consegue che, ove la cessazione della continuazione sia successiva al 3 agosto 2017, la prescrizione, maggiorata dalla sospensione, non può ritenersi maturata per i reati commessi in detto periodo.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Potenza, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Matera, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen. Il giudice di secondo grado aveva calcolato il termine prescrizionale applicando la disciplina di cui alla legge n. 251/2005, senza considerare la sospensione introdotta dalla legge n. 103/2017.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo la violazione degli artt. 81 cpv., 157 e 159 cod. pen. Secondo l’ufficio requirente, le condotte criminose si erano sviluppate, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, fino al 1 settembre 2017. Poiché tale data ricadeva nel periodo di vigenza della legge n. 103/2017, il termine prescrizionale doveva essere incrementato del periodo di sospensione, con conseguente maturazione solo in data successiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati, enunciando il principio per cui la sospensione del termine di prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2017. Tale disciplina trova applicazione con riferimento alle singole condotte realizzate nel suddetto arco temporale, non già all’intero reato continuato.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la cessazione della continuazione era intervenuta il 1 settembre 2017, data ricadente nel periodo di operatività della sospensione. Il periodo di sospensione è stato determinato con riferimento al lasso temporale intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado.
La Corte ha pertanto concluso che, considerando il termine di prescrizione prorogato dei reati contestati e la sospensione maturata, non risultava ancora decorso il termine per i soli reati commessi dal 3 agosto 2017 al 1 settembre 2017. La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente a tali reati, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione