Notifica appello a domicilio dichiarato e nullità assoluta per omessa notificazione (Cass. pen. Sez. VI n. 36996 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen. La regola muta quando l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario: in tal caso si configura una nullità assoluta per omessa notificazione ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. L’eccezione tempestivamente proposta con le conclusioni scritte nel giudizio di appello e non esaminata dal giudice di merito impone l’annullamento della sentenza. La mancanza in atti della prova del tentativo di notificazione presso il domicilio eletto, unita alle specifiche allegazioni sul pregiudizio difensivo, sostiene la declaratoria della nullità assoluta.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. Con un unico motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione in ordine all’eccezione, formulata con le conclusioni scritte, di omessa notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello.
La notificazione era avvenuta ai sensi dell’art. 161, quarto comma, cod. proc. pen., senza adeguate ricerche presso il domicilio dichiarato e senza gli adempimenti prescritti dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., in particolare l’inoltro della raccomandata con avviso di ricevimento. Nel motivo aggiunto il ricorrente chiarisce l’interesse concreto: l’impossibilità per il difensore di informarlo della fissazione del giudizio di secondo grado avrebbe compromesso la strategia difensiva, impedendo dichiarazioni spontanee, deposito di documenti e la deduzione di un motivo assolutorio sulla tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte enuncia anzitutto la regola generale: la notificazione del decreto di citazione in appello in luogo diverso dal domicilio validamente eletto o dichiarato integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai termini decadenziali dell’art. 182 cod. proc. pen. Il principio è ricondotto al precedente Sez. 5 n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini.
Il regime cambia quando l’irrituale notificazione è in concreto inidonea a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. In questa ipotesi si configura una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., rilevabile senza i limiti temporali propri delle nullità a regime intermedio.
Nel caso esaminato la nullità risulta tempestivamente eccepita con le conclusioni scritte presentate nel giudizio di appello. La Corte rileva che tale eccezione non è stata esaminata dalla sentenza impugnata, con conseguente vizio di motivazione sul punto.
Il Collegio valorizza due elementi convergenti. Da un lato, manca agli atti la prova dell’eventuale tentativo di notificazione del decreto di citazione presso il domicilio eletto dall’imputato. Dall’altro, sussistono specifiche allegazioni difensive circa il pregiudizio conseguito all’esercizio del diritto di difesa e la mancata effettiva conoscenza, da parte dell’imputato, della celebrazione del giudizio di appello.
Su queste basi la Corte accoglie il ricorso e dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli. La decisione resta ancorata al dato probatorio negativo: è l’assenza di prova del tentativo di notificazione presso il domicilio eletto a fondare la declaratoria, non una presunzione generalizzata di invalidità delle notifiche eseguite presso il difensore di fiducia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 585 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 157 c.p.p. – Prima notificazione all'imputato non detenuto
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità