Azione di responsabilità sociale e giurisdizione ordinaria non esclusa dalla Corte dei conti (Cass. Sez. Un. n. 24808 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità sociale proposta da una società, ancorché a totale partecipazione pubblica e qualificabile come società in house, nei confronti di amministratori e sindaci non si identifica con l’azione di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, che il Procuratore generale della Corte dei conti può esercitare dinanzi al giudice contabile. Le due azioni sono reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali, poiché la prima ha finalità riparatoria e compensativa a tutela dell’interesse particolare della società, mentre la seconda ha funzione prevalentemente sanzionatoria a tutela dell’interesse pubblico generale. Ne consegue che la proposizione dell’azione civilistica di risarcimento dinanzi al giudice ordinario non incontra limiti derivanti dalla eventuale, futura o già esercitata, iniziativa del pubblico ministero contabile, non potendo l’amministrazione o la società danneggiata essere privata della tutela giurisdizionale dei propri diritti (artt. 3 e 24 Cost.).
Il Fatto
La società, a totale partecipazione regionale e operante nel settore della tutela ambientale, conveniva in giudizio dinanzi al tribunale gli ex amministratori e i componenti del collegio sindacale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per violazioni degli obblighi di amministrazione e di controllo ex artt. 2392, 2393 e 2407 c.c. Nel corso del giudizio veniva chiamata in causa anche una società di assicurazione e la Regione, quale socio unico.
Una delle convenute, già componente del consiglio di amministrazione, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione ex artt. 41 e 374 c.p.c., chiedendo che fosse affermata la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, in luogo del giudice ordinario adito, qualificando la società come società in house providing e ritenendo la responsabilità degli organi sociali assimilabile alla responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno ritenuto la prospettazione della ricorrente priva di fondamento, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha preliminarmente evidenziato la sostanziale irrilevanza, ai fini della decisione, dell’accertamento della sussistenza dei requisiti della qualificazione della società come in house providing, assumendo carattere dirimente l’analisi del rapporto tra l’azione civilistica e quella contabile.
Richiamando il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che l’azione per danno erariale e l’azione civilistica risarcitoria sono reciprocamente indipendenti, anche quando vertono sui medesimi fatti, perché la prima ha funzione prevalentemente sanzionatoria e la seconda finalità riparatoria. Le eventuali interferenze tra i giudizi non integrano questione di giurisdizione, ma di proponibilità dell’azione dinanzi al giudice contabile (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9988 del 2023; Cass., Sez. Un., n. 36205 del 2021; Cass., Sez. Un., n. 4883 del 2019).
La Corte ha quindi evidenziato che il Procuratore generale della Corte dei conti non agisce quale rappresentante dell’amministrazione danneggiata, ma quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia, in funzione neutrale di repressione degli illeciti produttivi di danno erariale. Tale azione, a carattere necessario, non può essere condizionata dalle singole amministrazioni, che ben possono promuovere dinanzi al giudice ordinario l’azione civilistica a tutela del proprio interesse particolare e concreto (Corte cost. n. 104 del 1989; Cass., Sez. Un., n. 26659 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 20701 del 2013).
La tesi della ricorrente presentava, inoltre, l’incongruenza di supporre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario anche quando la giurisdizione contabile non sia radicata, essendo il pubblico ministero contabile l’unico soggetto legittimato all’azione erariale, ai sensi degli artt. 51 del d.lgs. n. 174/2016 e 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009. La conclusione è stata ritenuta coerente con la giurisprudenza costituzionale che riserva al legislatore ordinario la definizione del limite funzionale delle attribuzioni della Corte dei conti, non essendo essa il giudice naturale della tutela dagli danni pubblici.
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