Istanza di decisione non sottoscritta dalla parte: estinzione del giudizio senza condanna ex art. 96 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 7466 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di decisione presentata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 164/2024 deve essere corredata da una nuova procura speciale, successiva alla comunicazione della proposta di definizione accelerata. La procura, per essere conforme al modello legale, richiede una separata sottoscrizione della parte conferente, univocamente distinguibile da quella del difensore autenticante. In mancanza, l’istanza non è conforme al paradigma normativo e il giudizio va dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ. L’estinzione, non configurando una definizione «in conformità alla proposta», esclude l’irrogazione delle condanne ex art. 96 cod. proc. civ. richiamate dall’ultima parte del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’autovettura danneggiata nel transitare su un tratto della strada statale 106 Jonica, piena di buche non segnalate, aveva chiesto la condanna della società esercente al risarcimento dei danni. La domanda era stata respinta in entrambi i gradi di merito, dal Giudice di pace di Rossano e, in appello, dal Tribunale di Castrovillari, che avevano escluso la responsabilità da cose in custodia in forza di accertamenti di fatto. Avverso la sentenza d’appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, con provvedimento del 18 maggio 2024, era stata formulata una sintetica proposta di definizione accelerata del ricorso per inammissibilità, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. A seguito dell’istanza di decisione depositata dalla parte ricorrente il 27 maggio 2024, è stata fissata l’adunanza camerale; il Collegio ritiene però superflua la disamina dei motivi di ricorso, dovendosi dichiarare l’estinzione del giudizio.
La vicenda è regolata dall’art. 380-bis cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 164/2024. Richiamando le Sezioni Unite n. 14986 del 2025, la Corte chiarisce che la disciplina modificativa si applica solo alle istanze formulate dopo il 26 novembre 2024. Poiché l’istanza in esame è del 27 maggio 2024, era necessaria una nuova procura speciale ad hoc, successiva alla proposta, rilasciata dalla parte.
La Corte osserva che il file contenente l’istanza di decisione comprende un foglio con l’intestazione «mandato speciale» e il testo di una procura riferita alla proposta, ma tale foglio non reca alcuna sottoscrizione del ricorrente. Il file risulta invece firmato digitalmente dal solo difensore. Tale documento non integra procura speciale, difettando l’elemento della sottoscrizione, indispensabile per l’attribuzione della paternità del conferimento del mandato. Conformemente a Cass. n. 16214 del 2025, è necessaria una sottoscrizione separata della parte, univocamente distinguibile da quella del difensore autenticante.
La mancanza di una procura speciale successiva alla proposta comporta la declaratoria di estinzione del giudizio. La Corte esclude però l’irrogazione delle condanne ex art. 96 cod. proc. civ., poiché la causa non è stata definita «in conformità alla proposta». Il ricorrente è invece condannato, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., alla refusione delle spese del giudizio di legittimità. La natura estintiva della pronuncia esclude, infine, l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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