Inammissibile il ricorso sul vizio di motivazione e sulle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 22277 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: il sindacato della Corte di cassazione si limita a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono da sole fondare l’affermazione di penale responsabilità, previa verifica più penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi, o sull’atteggiamento non collaborativo tenuto dall’imputato nel processo.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato minorenne, condannato nei gradi di merito, che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello, Sezione Minorenni, di Venezia. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità; con il secondo motivo, censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen.. La questione arriva davanti alla Suprema Corte perché si chiede di sindacare in sede di legittimità la valutazione probatoria e il trattamento sanzionatorio operati dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione. Il vizio censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è soltanto quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Ne deriva che l’indagine è circoscritta al riscontro di un logico apparato argomentativo, senza verifica della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 47289 del 24.09.2003, Petrella.
Su questa base il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato e, insieme, inammissibile. Il percorso argomentativo dei giudici di merito è giudicato conforme ai criteri elaborati dalla Corte in tema di dichiarazioni della persona offesa. Queste ultime, cui non si applicano le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, purché siano sottoposte a una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella riservata alle dichiarazioni di qualsiasi testimone, con idonea motivazione sulla credibilità del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca del racconto (Sez. II n. 43278 del 24.09.2015). Nel caso concreto la sentenza impugnata risulta aver fatto corretta applicazione di tali principi, con puntuale motivazione sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto dell’offeso, anche alla luce di convergenti elementi esterni di conferma, che non debbono assumere autonoma valenza dimostrativa.
Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche si fonda, anzitutto, su ulteriori elementi di disvalore legati ai precedenti penali dell’imputato, e ciò basta a giustificare la mancata concessione, poiché il diniego può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. VI n. 8668 del 28.05.1999, Milenkovic). La Corte richiama inoltre il principio secondo cui la condotta processuale dell’imputato che mantenga un atteggiamento non collaborativo può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: l’esercizio del diritto di difesa rende non punibili le dichiarazioni false rese a propria difesa, ma ciò non le rende irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante il processo, agli effetti e nei limiti dell’art. 133 cod. pen. (Sez. II n. 28388 del 21.04.2017).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna del ricorrente alle spese processuali e all’ammenda in ragione della minore età. Trattandosi di imputato minorenne, la Corte dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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Nota della Redazione
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