Inammissibile la revisione delle ordinanze della Cassazione pronunciate in sede di revocazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 8967 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime di impugnazione dei provvedimenti resi dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione è disciplinato dall’art. 403 cod. proc. civ., secondo cui contro la sentenza pronunciata in tale giudizio sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. Ne consegue che, qualora la sentenza impugnata per revocazione sia una sentenza della Corte di cassazione, non è ammessa alcuna ulteriore impugnazione, neanche il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile soltanto avverso i provvedimenti di merito per i quali l’ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione. Il principio si applica anche alle ordinanze emesse all’esito del procedimento in camera di consiglio, ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., aventi il medesimo contenuto decisorio della sentenza. Il codice di rito non prevede l’istituto della revisione delle ordinanze della Corte di cassazione.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25140/2020, aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, cassando con rinvio la pronuncia di merito in tema di notifica dell’atto impositivo per compiuta giacenza.
Il contribuente proponeva quindi impugnazione per revocazione avverso tale ordinanza, ma la Corte, con ordinanza n. 22269/2024, dichiarava inammissibile il ricorso. Successivamente, il contribuente depositava un atto denominato “istanza di revisione” della predetta ordinanza, deducendo l’intervenuto sgravio della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente qualificato l’atto depositato dal contribuente come un’istanza di “revisione” di una precedente ordinanza resa in un giudizio di revocazione avverso altra ordinanza, rilevandone la manifesta inammissibilità.
In primo luogo, la formulazione generica dell’atto non consente di ricondurlo ai mezzi di impugnazione disciplinati dal codice di rito civile, che non prevede l’istituto della revisione delle ordinanze della Corte di cassazione.
Sul piano sistematico, la Corte ha richiamato l’art. 403 cod. proc. civ., il quale stabilisce che contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata. Ove tale sentenza sia una pronuncia della Corte di cassazione, non residua pertanto alcuna ulteriore impugnazione esperibile, neppure il ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., che opera solo per i provvedimenti di merito non altrimenti impugnabili. Il principio è stato ribadito da precedenti conformi, anche con riferimento alle ordinanze camerali aventi contenuto decisorio.
Quanto alla dedotta sopravvenienza dello sgravio, la Corte ha osservato che essa non risulta essere stata portata a conoscenza del giudice nel precedente giudizio di revocazione, e che comunque la relativa rilevanza non potrebbe essere apprezzata nell’ambito dell’oggetto dell’ordinanza impugnata, concernente la sola ammissibilità del ricorso per revocazione e non il merito della controversia tributaria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con declaratoria di sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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