Opposizione del creditore intervenuto sempre qualificabile ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 5276 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione al ricorso per cassazione spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata. Non è configurabile la cessione a terzi di un diritto meramente processuale, quale quello di impugnazione. L’opposizione proposta da un creditore intervenuto, che contesta la validità dell’atto di pignoramento o i diritti di prelazione di altri creditori, è sempre qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essendo l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. riservata al solo debitore esecutato. La sentenza resa su tale opposizione è soggetta esclusivamente a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
Il Fatto
Una creditrice aveva avviato un pignoramento immobiliare nei confronti della debitrice. Alla creditrice procedente, deceduta in corso di causa, era succeduta l’erede universale. Nella procedura esecutiva interveniva un altro creditore, il quale proponeva opposizione deducendo la nullità dell’atto di pignoramento e dell’ipoteca iscritta sui beni pignorati. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello proposto dal creditore opponente, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi.
Contro la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione la debitrice esecutata, dichiarando di agire in proprio e quale successore a titolo particolare del creditore intervenuto, in forza di una scrittura privata di cessione del diritto controverso. Il creditore intervenuto aderiva al ricorso con controricorso, qualificabile come ricorso incidentale adesivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che la ricorrente, pur essendo la debitrice esecutata, non era stata parte del giudizio di merito. Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, la legittimazione al ricorso per cassazione spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte e deve essere negata ad altri soggetti, anche se litisconsorti sostanziali indebitamente pretermessi. L’impugnazione proposta dalla ricorrente in proprio è stata quindi ritenuta radicalmente inammissibile.
Con riguardo alla dedotta successione a titolo particolare, la Corte ha escluso che possa validamente configurarsi la cessione a terzi di un diritto meramente processuale, come quello di impugnazione. Avendo il creditore proposto un’opposizione meramente formale, non aveva fatto valere nel giudizio un diritto sostanziale suscettibile di cessione, né il credito posto a base dell’intervento avrebbe potuto essere ceduto alla debitrice esecutata, essendosi estinto per confusione.
Il rilievo decisivo e assorbente è stato però individuato nella natura dell’opposizione proposta dal creditore intervenuto. La Corte ha chiarito che l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente, può essere proposta esclusivamente dal debitore esecutato. Le opposizioni degli altri soggetti del processo esecutivo, incluso il creditore intervenuto, hanno ad oggetto la regolarità del procedimento e sono sempre qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente assoggettamento della sentenza al solo ricorso straordinario per cassazione.
La sentenza di primo grado è pertanto passata in giudicato, essendo l’appello stato correttamente dichiarato inammissibile. Le questioni relative all’omessa integrazione del contraddittorio e al difetto di ius postulandi dei difensori della creditrice deceduta sono rimaste assorbite. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conferma dell’esclusione delle spese in favore della controricorrente, la cui costituzione era tardiva.
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Nota della Redazione
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