Inammissibile la richiesta di ricognizione personale quale prova decisiva non richiesta (Cass. pen. Sez. VII n. 35016 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata assunzione di una prova decisiva, deducibile come motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere invocata solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. Il motivo non è validamente articolabile quando il mezzo di prova sia stato sollecitato attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario. È decisiva la prova che, confrontata con le argomentazioni della motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia. Non integra tale requisito una ricognizione personale dall’esito incerto in presenza di altri elementi probatori ritenuti decisivi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 17.01.2025, ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di tentata estorsione aggravata, contestato in data 09.12.2022.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: vizi di motivazione per avere i giudici ritenuto provata l’attribuibilità della condotta sulla base del riconoscimento fotografico dei testi, nonostante il volto solo parzialmente visibile e la mancata indicazione di barba e tatuaggio; e violazione di legge per la mancata assunzione di prova decisiva, consistente nella richiesta ricognizione personale, stante l’esito negativo delle intercettazioni telefoniche.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità della richiesta di trattazione orale formulata dal difensore, vertendosi nel caso disciplinato dal combinato disposto degli artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., che prevede la decisione sui motivi senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori.
Nel merito, il primo motivo è riproduttivo di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito. La Corte ribadisce che non è consentita in sede di legittimità la contestazione della correttezza della motivazione quando essa tenda a una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito. Questi ultimi, con argomentazioni esenti da vizi logici, hanno evidenziato l’idoneità delle prove raccolte, menzionando l’assenza di motivi di astio nei confronti del ricorrente, la possibilità per gli autori del riconoscimento di vedere da vicino l’imputato e la coerenza tra la descrizione dei tratti fisici e le caratteristiche dello stesso.
La Corte richiama il principio secondo cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U n. 6402 del 30.04.1997, Dessimone).
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile solo per i mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., circostanza non dimostrata. Il motivo non è validamente articolabile quando il mezzo sia stato sollecitato tramite l’invito al giudice ad avvalersi dei poteri di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi ritenuto non necessario (Sez. II n. 884 del 22.11.2023, dep. 2024, Pasimeni). Richiama inoltre il principio per cui è decisiva la prova che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, non assumibile in una ricognizione dall’esito incerto (Sez. IV n. 6783 del 23.01.2014, Di Meglio).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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