Ricorso per cassazione notificato oltre i sei mesi è inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 2464 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione instaurato dopo il 4 luglio 2009 il termine di decadenza per proporre il ricorso è quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, fissato dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. come sostituito dall’art. 46, comma 1, lett. d), della legge n. 69 del 2009, e non più quello annuale previgente. La tardività della notificazione del ricorso per cassazione è rilevabile d’ufficio e determina l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Il termine decorre dalla pubblicazione della sentenza e la sua scadenza si computa secondo il calendario comune, senza che assuma rilievo la data di notifica della decisione ai fini della decorrenza del termine breve, quando questo non sia stato attivato dalla parte.

Il Fatto

La controversia ha origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato, ai fini IRAP, la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2007 di una società, recuperando a tassazione la quota di ammortamento del diritto di usufrutto su un marchio, dedotta dalla contribuente. L’Ufficio ha ritenuto il costo privo del requisito di inerenza, per difetto di economicità dell’operazione infragruppo, in violazione dell’art. 109, commi 1 e 5, del T.U.I.R.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia, confermando la legittimità della deduzione. Avverso tale decisione l’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre la contribuente ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare la tardività dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso erariale, sollevata dalla controricorrente e condivisa dal Pubblico Ministero, rilevando che essa è comunque esaminabile d’ufficio. Il thema decidendum riguarda l’individuazione del termine applicabile all’impugnazione e la verifica del suo rispetto.

Poiché l’atto impositivo impugnato è stato emesso e notificato nel 2012, l’introduzione del relativo contenzioso è necessariamente posteriore al 4 luglio 2009. Trova pertanto applicazione il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, introdotto dall’art. 327 cod. proc. civ. come modificato dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito l’originario termine annuale. La nuova disciplina si applica, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della medesima legge, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

La Corte accerta che la sentenza impugnata è stata depositata il 18 settembre 2017, come risulta dall’epigrafe della copia autentica del provvedimento, e non il 30 ottobre 2017, come si legge nella rubrica del ricorso erariale. Su tale dato la Corte opera una precisa precisazione del fatto processuale, che incide direttamente sul computo del termine.

Di conseguenza, il termine semestrale di decadenza è scaduto il 19 marzo 2018. Il procedimento notificatorio, avviato direttamente a mezzo posta, è stato iniziato dall’Agenzia solo il 30 marzo 2018, come attestano il timbro postale sulla distinta di consegna, la relata di notifica e l’avviso di ricevimento. Per la parte notificante, dunque, il termine utile era già scaduto al momento della spedizione.

La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso per tardività, con assorbimento dei motivi, restando la sentenza d’appello, favorevole alla contribuente, divenuta irrevocabile e passata in giudicato. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, senza applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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