Riapertura del cumulo e inammissibilità della mera riproposizione dell’istanza (Cass. pen. Sez. I n. 9823 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La preclusione di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che sanziona con l’inammissibilità la richiesta che costituisca mera riproposizione di una già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. Ai fini della differenziazione delle domande, ciò che rileva è l’oggetto della richiesta e non la sua finalità. Non possono pertanto considerarsi elementi di novità le diverse finalità perseguibili per il caso di accoglimento, quali la retrodatazione della decorrenza della pena, l’inclusione di nuovi titoli esecutivi nel cumulo o la fungibilità delle pene espiate.
Il Fatto
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale il difensore del condannato chiedeva la riapertura del cumulo di pene per inserirvi ulteriori sentenze di condanna, al fine di rendere possibile l’accesso ai benefici penitenziari e di retrodatare l’inizio della detenzione.
Avverso tale ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 666, 671 e 125 cod. proc. pen. per non aver il giudice considerato che l’istanza non era identica alla precedente e che sussisteva un interesse astratto a poter maturare i benefici, data la presenza nel cumulo di reati sia ostativi che non ostativi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., evidenziando che la norma è volta non solo a impedire ma anche a prevenire l’eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di un’immutata situazione di fatto. La giurisprudenza di legittimità, ivi citata, precisa che la preclusione configurata dalla norma opera come preclusione allo stato degli atti, venendo meno solo quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno già formato oggetto della precedente decisione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’istanza sottoposta al giudice dell’esecuzione riguardasse una questione coincidente con quella già decisa, tendendo alla riapertura del cumulo delle pene inflitte. A tal fine, ha precisato che, per differenziare le domande, ciò che rileva è l’oggetto della richiesta, non la sua finalità. Il Giudice dell’esecuzione si era già pronunciato con un provvedimento definitivo sulla richiesta di riapertura del cumulo ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., sicché le differenti finalità perseguibili con l’accoglimento (retrodatazione della pena, inclusione di nuovi titoli esecutivi, fungibilità delle pene espiate) non possono configurare elementi di novità idonei a superare la preclusione.
La Corte ha infine evidenziato che un’eventuale risposta parziale o incompleta all’originaria istanza avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l’impugnazione del provvedimento, non già mediante una nuova istanza di contenuto sostanzialmente identico. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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