Requisiti della prova nuova nel giudizio di revisione (Cass. pen. Sez. 6 n. 8678 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, costituiscono prove nuove ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. quelle che, pur incidendo su un tema già oggetto di indagine nella cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche, diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili. La valutazione preliminare di ammissibilità della richiesta, affidata al giudice della revisione, ha ad oggetto la sola idoneità astratta dei nova a determinare il proscioglimento del condannato a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen., restando preclusa ogni indebita anticipazione del giudizio di merito. È legittima la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, purché non si traduca in una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato al giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio delle parti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta avverso una sentenza della Corte d’appello di Firenze, divenuta irrevocabile, che aveva confermato la condanna alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione per i reati di concorso in rapina aggravata e detenzione e porto di armi. La richiesta si fondava su una consulenza tecnica di parte in materia di associabilità di un dispositivo telefonico, asseritamente in uso al condannato, ad una determinata SIM.
Avverso l’ordinanza di inammissibilità, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli articoli 630, lett. c), e 634 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta carenza dei presupposti per qualificare la consulenza come nuova prova. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso con condanna ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso inammissibile, in parte aspecifico e nel complesso manifestamente infondato. Quanto al primo profilo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato quale risultato fosse oggi raggiungibile, a differenza di quanto avveniva con le metodiche all’epoca disponibili, né come tale risultato potesse condurre a diversi esiti circa la disponibilità del telefono cellulare e dell’utenza da parte del condannato. Sotto tale profilo, il ricorso è stato quindi valutato come generico.
In relazione alla valutazione di ammissibilità compiuta dalla Corte d’appello, la Suprema Corte ne ha affermato la correttezza. Richiamando il principio per cui la valutazione preliminare deve avere ad oggetto l’affidabilità, la persuasività e la congruenza della prova nuova nel contesto già acquisito (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018), la Corte ha precisato che il giudice della revisione è tenuto ad esercitare un limitato potere-dovere di valutazione nel merito sulla potenzialità degli elementi addotti a giustificare una pronuncia di proscioglimento, senza che ciò comporti una indebita anticipazione del giudizio di merito.
Nel caso di specie, la consulenza era stata svolta senza contraddittorio da un professionista di parte, su dati tecnici già ampiamente esaminati nei precedenti gradi di giudizio. Il suo esito era meramente dubitativo, non essendo emersi elementi nuovi derivanti da metodologie scientifiche innovative, ma solo una serie di perplessità su aspetti tecnici e procedimentali. La Corte ha quindi escluso che la consulenza potesse integrare una prova nuova rilevante, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
La decisione ha inoltre valorizzato il precedente specifico di cui alla sentenza della Sesta Sezione del 19/05/2021, resa in sede di ricorso ex art. 625 cod. proc. pen., che aveva già confermato la correttezza dell’apparato motivazionale della condanna, basato su un compendio indiziario unitario. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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