Ricorso civile della parte civile regime previgente applicabile (Cass. pen. Sez. 6 n. 17032 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile ai soli effetti civili è disciplinato dalla disciplina processuale vigente alla data di costituzione di parte civile, con la conseguenza che, per le costituzioni anteriori alla sua entrata in vigore, non trova applicazione l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022. La deduzione del travisamento per omissione di una prova documentale è infondata qualora il giudice di merito abbia implicitamente preso cognizione dell’atto, ma anche quando la parte ricorrente postuli senza dimostrarla la decisività dell’elemento probatorio, omettendo di indicare le ragioni per cui esso comprometterebbe la tenuta logica della motivazione. È, altresì, inammissibile la censura di illogicità che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli aveva assolto l’imputato dall’accusa di falsa testimonianza, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado. All’imputato era contestato di aver reso false dichiarazioni in un giudizio civile per il risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro stradale, avendo riferito di aver assistito all’evento e di averne percepito una dinamica opposta a quella narrata da altri testimoni.

La parte civile, costituitasi in data 23 marzo 2022, ha proposto ricorso per cassazione ai soli effetti civili, deducendo con un primo motivo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione del quadro probatorio e, con un secondo motivo, l’omesso esame di una prova decisiva, rappresentata dal prontuario redatto dagli operatori di polizia stradale.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione penale ha preliminarmente chiarito che, trattandosi di ricorso proposto dalla parte civile ai soli effetti civili, occorre individuare la disciplina processuale applicabile. Poiché la costituzione di parte civile era avvenuta in data 23 marzo 2022, la Corte ha ritenuto applicabile il regime previgente all’introduzione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiamando sul punto il precedente delle Sezioni Unite n. 38481 del 2023.

Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso il vizio di manifesta illogicità, rilevando che la sentenza impugnata si era sviluppata in due distinti passaggi. Da un lato, i giudici di appello avevano confutato l’ipotesi d’accusa che escludeva del tutto la presenza dell’imputato sul luogo del sinistro, valorizzando la documentazione fotografica e la deposizione dell’operatore di polizia giudiziaria. Dall’altro lato, avevano espressamente indagato la possibilità che l’imputato fosse sopraggiunto solo successivamente, concludendo che la sua assenza al momento dell’evento non era dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.

In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato l’esistenza di un margine temporale entro cui l’imputato aveva potuto intervenire nell’immediatezza del sinistro, valorizzando le deposizioni degli operatori ANAS e delle persone offese, che lo collocavano sulla scena ben prima dell’arrivo della polizia. Trattandosi di inferenze mosse da dati probatori non travisati, la Corte di cassazione ne ha escluso la manifesta illogicità.

Sul secondo motivo, la Sesta Sezione ha ritenuto infondata la censura di travisamento per omissione del prontuario di polizia. La Corte ha osservato che il documento era stato implicitamente valutato, desumendosi la sua cognizione dal passaggio motivazionale in cui si rilevavano le discrasie tra la deposizione del teste e i verbali, con riferimento all’orario di arrivo della pattuglia. In ogni caso, è stata giudicata postulata e indimostrata la decisività della prova, non avendo la ricorrente indicato le ragioni per cui l’atto avrebbe dovuto compromettere la coerenza dell’intero impianto motivazionale, come richiesto dal precedente di Sez. 6, n. 10795 del 2021.

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura di illogicità relativa alla dinamica del sinistro narrata dall’imputato, trattandosi di deduzione aspecifica che si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità ai sensi delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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