Liberazione condizionale e sicuro ravvedimento del collaboratore di giustizia (Cass. pen. Sez. I n. 25434 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione condizionale, il requisito del sicuro ravvedimento di cui all’art. 176 cod. pen. è richiesto anche nei confronti dei collaboratori di giustizia e non può essere desunto in via presuntiva dalla sola avvenuta collaborazione, né dall’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, né dalla ordinaria buona condotta. Esso postula una valutazione globale della personalità del condannato, da condurre su manifestazioni esteriori sintomatiche di un riscatto morale e di una revisione critica del passato, tra le quali assumono rilievo i comportamenti di concreta apertura e attenzione verso le vittime. L’adempimento delle obbligazioni civili non è elemento costitutivo del giudizio, ma rileva, ove manchi, come dato di valutazione complessiva.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 20 febbraio 2026, ha rigettato l’istanza di liberazione condizionale presentata da un collaboratore di giustizia, ristretto in detenzione domiciliare in espiazione di un cumulo di pena di ventisette anni, mesi nove e giorni ventinove di reclusione per reati commessi fino al 2014, tra cui omicidio aggravato, estorsione aggravata e detenzione di armi.
A fondamento del rigetto, il Tribunale ha rilevato che i pareri della DNA e del Servizio centrale di protezione, la buona condotta e la percezione di un reddito non consentivano di ritenere raggiunto il sicuro ravvedimento, mancando comportamenti di apertura o attenzione verso le vittime. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 176 cod. pen. e dell’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, disciplina la concessione dei benefici ai condannati per i delitti ivi richiamati che abbiano prestato condotte di collaborazione, prevedendo che la proposta o il parere del procuratore nazionale antimafia contengano la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e gli altri elementi rilevanti ai fini dell’accertamento del ravvedimento.
Da tale assetto la Corte trae la conferma che l’istituto non si applica in modo generalizzato ai collaboratori: l’esito positivo dell’istanza presuppone un giudizio favorevole sul ravvedimento, fondato sulla condotta complessiva e sul convincimento che l’azione rieducativa abbia prodotto un compiuto ravvedimento, all’esito di una revisione critica della vita anteatta.
Il Collegio richiama la nozione di ravvedimento elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, definito come riscatto morale da cogliersi attraverso un comportamento attivo di pronta e costante adesione alle regole, un riguardoso rispetto verso gli operatori penitenziari, un’azione riparatrice verso le vittime e un reale interessamento verso la loro sorte, anche a prescindere dal risarcimento del danno. Su questa base esclude che il requisito possa formare oggetto di presunzione sulla sola base della collaborazione prestata e dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, o che si risolva nella ordinaria buona condotta.
Quanto al profilo delle obbligazioni civili, la Corte chiarisce che l’assenza di iniziative risarcitorie non assume rilievo determinante in sé, ma rileva sul piano della valutazione complessiva, unitamente agli altri indici.
Applicando tali principi, la Sezione ritiene la motivazione del Tribunale immune da vizi logici: il percorso trattamentale, la gradualità del trattamento, la detenzione domiciliare concessa nel 2019 e i pareri positivi degli organi istituzionali non bastano a fondare il giudizio prognostico, a fronte di un passato criminale connotato da violenza e di un lungo periodo di espiazione ancora da scontare. L’ordinanza impugnata non ha fatto riferimento al mancato risarcimento, ma alla mancanza di forme concrete di attenzione verso le vittime, sintomatiche di un’effettiva revisione critica. Il ricorso, che offre una lettura riduttiva del provvedimento, è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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