Reformatio in peius e pena base nel giudizio di appello (Cass. pen. Sez. III n. 29196 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reformatio in peius, il divieto posto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. a carico del giudice di appello investito dell’impugnazione dell’imputato non riguarda soltanto l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Ne consegue che il giudice di merito, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella applicata in primo grado, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata dal primo giudice. L’unico limite a tale principio ricorre quando muta il reato più grave, difettando in tal caso un termine di raffronto omogeneo. La violazione del divieto determina l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte di appello.
Il Fatto
La corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l’estinzione per prescrizione di alcuni reati e ridetermina la pena per il reato più grave rimasto, confermando il beneficio della sospensione condizionale. Il condannato propone ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo lamenta vizio di motivazione sull’elemento soggettivo dei reati di invasione di suolo pubblico e violazione dei sigilli; con il secondo deduce la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., per essere stata la pena base fissata in misura superiore a quella individuata dal tribunale.
La questione centrale riguarda il rapporto tra riduzione della pena complessiva e determinazione della pena base in sede di appello, quando l’imputato sia il solo appellante.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto generico per aspecificità estrinseca e manifestamente infondato. La corte territoriale ha fondato il giudizio di colpevolezza su risultanze istruttorie che attestano l’apposizione del vincolo, sin dall’origine, anche sull’area pubblica occupata, oltre che sulla tendo-struttura, e la piena consapevolezza del gestore dell’attività commerciale, nominato custode dei beni in sequestro. Il ricorrente non si confronta con tali argomentazioni e ripropone la doglianza già sottoposta al giudice di merito.
La Corte richiama il principio secondo cui i motivi sono generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A sostegno sono citate Sez. 4 n. 19364 del 14/03/2024 e altri precedenti conformi.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricorda l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 40910 del 27/09/2005: il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, sicché il giudice di appello non può fissare la pena base in misura superiore a quella stabilita in primo grado. Il principio trova costante applicazione nella giurisprudenza successiva, tra cui Sez. 2 n. 22032 del 16/03/2023.
La Corte precisa poi il limite di tale principio: quando muta il reato più grave manca un termine di raffronto omogeneo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014, richiamate anche con riferimento alla sopravvenuta estinzione, in appello, del delitto inizialmente giudicato più grave.
Nella specie il tribunale, muovendo dal reato più grave, aveva individuato la pena base in otto mesi di reclusione ed euro 200 di multa; la corte di appello, pur dichiarata la prescrizione di alcuni reati e confermato lo stesso reato più grave, ha determinato la pena base in nove mesi di reclusione ed euro 200 di multa. Sebbene la pena complessiva risulti diminuita, è violato il divieto di reformatio in peius. La sentenza è quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte di appello per nuovo giudizio, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.