Il silenzio dell’imputato non è colpa grave ostativa alla riparazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 12872 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella di cui al d.lgs. n. 188 del 2021, l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di non rispondere prevista dall’art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. non può in alcun caso essere valorizzato dal giudice della riparazione per affermare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. Il divieto non incontra limitazioni e opera anche quando l’indagato, nel corso dell’interrogatorio o del giudizio, taccia circostanze di fatto che avrebbero potuto neutralizzare il quadro indiziario, come l’estraneità all’utenza oggetto di intercettazione. La condotta ostativa deve essere rinvenuta in comportamenti diversi dal silenzio, quali la prospettazione di versioni oggettivamente e deliberatamente mendaci, e deve essere accertata nel giudizio di cognizione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva riportato assoluzione in sede di giudizio di rinvio, con formula di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per i reati associativi e di detenzione di stupefacenti. La Corte d’appello di Napoli, investita della domanda di riparazione, aveva però ravvisato la condotta ostativa della colpa grave nella circostanza che l’interessato avesse taciuto la propria estraneità all’utenza telefonica oggetto di intercettazione, utenza sulla quale erano transitate conversazioni con un collaboratore di giustizia.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: la mancata prova dell’uso della scheda Sim da parte dell’imputato non poteva essere addossata a quest’ultimo, che aveva esercitato il diritto di difendersi tacendo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha premesso che l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 188 del 2021, recependo la Direttiva (UE) 2016/343, ha codificato il principio per cui l’esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione. La modifica ha superato il precedente orientamento che ammetteva la valutazione del silenzio come condotta negligente idonea a ingenerare la falsa apparenza del reato.

Il nuovo quadro normativo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, vieta al giudice della riparazione di fare ricorso al silenzio serbato dall’indagato per affermare la colpa ostativa. Il divieto non ammette distinzioni: non rileva la mera dichiarazione di innocenza o di estraneità alle accuse, anch’essa estrinsecazione del diritto di difesa, né l’omessa comunicazione di circostanze potenzialmente decisive. Diverso è il caso del mendacio, vale a dire la falsa prospettazione di situazioni o fatti, che resta valutabile come indice di colpa grave.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva attribuito rilievo proprio al silenzio: pur dando atto che il solo esercizio della facoltà di non rispondere non poteva integrare la condizione ostativa, aveva addebitato all’imputato di non aver chiarito di non essere l’utilizzatore dell’utenza, in assenza di elementi che lo identificassero. In tal modo, ha osservato il Collegio, è stato sostanzialmente valorizzato il diritto di difendersi tacendo e addossato all’indagato il “fallimento” dell’accusa nella prova del suo coinvolgimento.

La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà attenersi ai principi indicati e verificare l’eventuale sussistenza della colpa grave in relazione a condotte differenti dal silenzio, purché accertate nel loro accadimento fattuale nel giudizio di cognizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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