Riqualificazione in peius e obbligo di rinnovazione istruttoria in appello (Cass. pen. Sez. 5 n. 4312 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, diversamente qualificando il fatto, procede alla reformatio in peius della sentenza di condanna di primo grado non è tenuto, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, qualora si limiti a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata né l’attendibilità delle fonti dichiarative. L’obbligo di rinnovazione, difatti, opera nei casi di ribaltamento della sentenza assolutoria mediante rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni, mentre non sussiste quando la Corte territoriale pervenga a una qualificazione giuridica deteriori per l’imputato sulla base dei medesimi dati fattuali emersi. In tale evenienza, il giudice dell’impugnazione è comunque tenuto a un obbligo di motivazione rafforzata sulle ragioni della riforma. In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall’irreperibilità dell’amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo l’impugnazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, aveva riqualificato la condotta dell’imputato da bancarotta semplice documentale (ai sensi dell’art. 217, comma 2, l. fall.) nella più grave bancarotta fraudolenta documentale originariamente contestata. Il primo giudice aveva valorizzato la condotta come mera negligenza nella conduzione della società; la Corte territoriale, invece, ravvisava la precipua volontà di recare pregiudizio ai creditori, desumendola dall’omessa tenuta delle scritture contabili nei tre anni anteriori al fallimento, dall’occultamento della contabilità ricevuta dai precedenti amministratori e dall’ammontare del passivo accumulato.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, necessaria a suo dire in caso di riqualificazione in peius conseguente a una difforme valutazione delle prove orali, e il vizio di travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo, non essendo stata dimostrata la finalità di pregiudicare i creditori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dal dato per cui il fatto storico era rimasto del tutto immutato tra i due gradi di merito, essendo stata solo modificata la qualificazione giuridica. Ha escluso, in via preliminare, che si ponesse un problema di modifica dell’imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. o di tutela del contraddittorio, considerato che l’appello del Pubblico Ministero verteva specificamente sulla corretta qualificazione della condotta, così assicurando la piena prevedibilità dell’esito peggiorativo.
Quanto all’obbligo di rinnovazione, la Corte ha richiamato l’orientamento maggioritario secondo cui l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. fa espresso riferimento all’appello del Pubblico Ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa, e non già a una sentenza di condanna. Ha precisato, inoltre, che la giurisprudenza sovrannazionale ha limitato l’obbligo di rinnovazione ai casi di ribaltamento della sentenza assolutoria tramite rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni su base cartolare, senza mai correlare la necessità della rinnovazione all’aggravamento della qualificazione giuridica. La riforma di una sentenza di condanna, sotto il profilo della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non pone i medesimi problemi di una pronuncia assolutoria.
La Corte ha evidenziato che, nel caso scrutinato, la Corte d’appello non si era pronunciata sull’attendibilità delle fonti dichiarative, ma aveva ritenuto che i fatti complessivamente emergenti dall’istruttoria – mancata consegna della documentazione alla curatela nonostante i reiterati inviti, mancata consegna della contabilità ricevuta dai precedenti amministratori, mancato deposito dei bilanci, entità del passivo – fossero indicativi del dolo richiesto. In tale evenienza, la rinnovazione dell’istruttoria si sarebbe risolta in un adempimento puramente formale, privo di utilità reale, ingiustificabile anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost.
Quanto al dedotto travisamento, la Corte ha rilevato che l’irreperibilità dell’amministratore, lungi dall’essere l’unico elemento considerato, era stata valutata unitamente ad altri indici, quali il passivo rilevante (circa 300.000 euro verso l’erario e ulteriori 130.000 euro per canoni di locazione non corrisposti), la mancata messa a disposizione della contabilità e l’assenza di spiegazioni. Elementi complessivamente valutati quali indici di fraudolenza, in linea con il principio per cui lo scopo di recare pregiudizio ai creditori nella bancarotta fraudolenta documentale specifica può essere desunto dall’irreperibilità dell’amministratore solo se accompagnata da ulteriori indizi quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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