Scarcerazione ed inefficacia sopravvenuta dell’ordine di esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 14416 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avvenuta scarcerazione del detenuto o, comunque, l’esaurimento del titolo esecutivo nell’ambito del quale era intervenuto l’accertamento oggetto di istanza di ottemperanza all’Amministrazione penitenziaria ex art. 35-bis ord. pen. determina la sopravvenuta inefficacia delle determinazioni eventualmente assunte dal magistrato di sorveglianza e oggetto di reclamo a fini di ottemperanza. Tra i provvedimenti di ottemperanza e la situazione detentiva del soggetto interessato sussiste un inscindibile nesso ontologico e funzionale, sicché la cesura tra diversi periodi di detenzione esplica un effetto preclusivo rispetto alla possibilità di attribuire valenza “ultrattiva” ai provvedimenti dell’Ufficio di sorveglianza.
Il Fatto
Un detenuto aveva ottenuto dal magistrato di sorveglianza un provvedimento di ottemperanza che ordinava al direttore della casa circondariale, in veste di commissario ad acta, di consegnargli alcuni beni personali (cartelline in plastica, una rotella taglia pizza, un salva telecomando e un fornetto) acquistati durante precedenti periodi di detenzione in diversi istituti penitenziari. Il provvedimento faceva riferimento a una precedente ordinanza di cognizione del 2015. Avverso tale decisione, l’Amministrazione penitenziaria e il Ministero della giustizia proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza presupposta per cessazione del titolo esecutivo, intervenuta a seguito della scarcerazione del detenuto e dell’inizio di un nuovo periodo di detenzione cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la natura del procedimento di cui all’art. 35-bis ord. pen., introdotto per colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell’Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti. Tale procedimento, di natura giurisdizionale, si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza e si conclude, in caso di fondatezza delle ragioni dell’interessato, con l’adozione di provvedimenti idonei a conformare l’operato dell’Amministrazione. I commi successivi della medesima disposizione strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire l’ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva.
Il principio ermeneutico che governa la materia, come ribadito dalla Corte, è nel senso della sussistenza di un inscindibile nesso tra i provvedimenti di ottemperanza e la situazione detentiva del soggetto interessato. L’avvenuta scarcerazione o l’esaurimento del titolo esecutivo determina la sopravvenuta inefficacia delle determinazioni assunte e oggetto di reclamo. La cesura fra i diversi periodi di detenzione produce un effetto preclusivo, impedendo di attribuire una valenza “ultrattiva” ai provvedimenti dell’Ufficio di sorveglianza, strettamente connessi all’esecuzione della pena in un determinato momento storico e in un determinato istituto.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha rilevato che il detenuto aveva ottenuto l’ordinanza di ottemperanza con riferimento a un precedente titolo esecutivo, ormai esaurito a seguito della scarcerazione. Il nuovo periodo di detenzione, intervenuto successivamente, era stato determinato dall’emissione di una misura cautelare in un procedimento del tutto distinto da quello dell’esecuzione della pena definitiva. In tale contesto, la separazione tra i periodi di detenzione appariva ancora più evidente, essendo il nuovo ingresso in carcere avvenuto in una fase distinta. La Corte ha precisato che sarebbe spettato all’autorità giudiziaria procedente che aveva in gestione il titolo cautelare, e non al magistrato di sorveglianza, assumere eventuali determinazioni in ordine agli oggetti in questione.
Il provvedimento di ottemperanza impugnato, adottato sotto l’impero di un titolo detentivo ormai esaurito, è stato pertanto annullato senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., risultando assorbiti i restanti motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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