Rito speciale compensi avvocato e cumulo di prestazioni giudiziali e stragiudiziali (Cass. civ. Sez. II n. 8255 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’avvocato propone nei confronti del cliente una pluralità di domande ai sensi dell’art. 104 cod. proc. civ. per ottenere il pagamento di prestazioni giudiziali civili, di prestazioni stragiudiziali non connesse a quelle giudiziali e di prestazioni penali, il processo non è assoggettato al rito speciale di liquidazione dei compensi di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, ma al rito di cognizione ordinario o sommario codicistico. In caso di domanda cumulativa, il procedimento ordinario attrae per connessione la materia del procedimento speciale, riespandendosi la tutela ordinaria e la garanzia del doppio grado di giudizio. L’erronea qualificazione dell’ordinanza come pronunciata ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, facendo venir meno la proponibilità dell’appello, incide sul diritto di difesa e impone la cassazione con rinvio al giudice di appello.

Il Fatto

Una società, cessionaria del credito di un avvocato per compensi professionali, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della cliente. Quest’ultima aveva proposto opposizione e il Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, aveva rideterminato il credito, revocato il decreto e condannato l’opponente al pagamento della somma liquidata.

La società creditrice ha impugnato l’ordinanza per cassazione deducendo quattro motivi, tra cui la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 per aver il Tribunale applicato il rito speciale a una controversia comprendente anche prestazioni giudiziali penali e stragiudiziali non connesse alla difesa in giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, relativo al rito applicato, ritenendolo fondato e assorbente degli altri. Il Tribunale aveva trattato il procedimento con il rito speciale sul presupposto che i compensi per attività penale e stragiudiziale non connessa fossero una minima parte dell’importo richiesto. Secondo la Corte, tale qualificazione integra l’error in procedendo denunciato, qualificabile ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. nonostante l’erronea intitolazione del motivo, poiché dall’articolazione dello stesso e dalle conclusioni è chiaramente individuato il vizio.

Richiamando un proprio precedente (Cass. Sez. 2 n. 25543 del 2023), la Corte ribadisce che, sia nel regime precedente sia successivo all’introduzione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e prima del d.lgs. n. 149/2022, in caso di domanda di pagamento di compensi avente ad oggetto prestazioni giudiziali civili e attività stragiudiziali non collegate alla difesa in giudizio, si applica il rito ordinario di cognizione e non il rito speciale. In presenza di domanda cumulativa, il procedimento ordinario attrae per connessione la materia propria del procedimento speciale, con riespansione della tutela ordinaria e della garanzia del doppio grado.

La Corte esclude che il principio possa essere derogato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 4485 del 2018, che riguarda un caso diverso: ricorso dell’avvocato per plurimi compensi relativi esclusivamente ad attività giudiziali civili e proposizione di domanda riconvenzionale del cliente. Le Sezioni Unite hanno statuito che la domanda riconvenzionale non assoggetta l’intera causa al rito ordinario, ma la disciplina non esclude che l’avvocato possa scegliere di instaurare un solo processo con pluralità di domande ex art. 104 cod. proc. civ., ottenendo così l’applicazione del rito codicistico.

Nella fattispecie l’errore sul rito non è rimasto privo di conseguenze: qualificando l’ordinanza come emessa ai sensi dell’art. 14, il Tribunale ha fatto venir meno la proponibilità dell’appello, escluso dalla stessa disposizione, incidendo sul diritto di difesa. La Corte afferma che la ricorrente non aveva l’onere di indicare in concreto le argomentazioni che avrebbe svolto in appello.

Pertanto la Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza e dispone il rinvio alla Corte d’appello di Ancona, non per svolgere nuovamente il giudizio di primo grado ma per dare corso al grado di appello che il rito erroneo aveva impedito. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 co. 3 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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