Inammissibile cumulo di ottemperanza contro la stessa amministrazione da creditori diversi (TAR Sardegna n. 436/2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza per l’attuazione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., può essere proposta in un unico giudizio solo quando attenga a pretese creditorie azionate da un unico soggetto creditore nei confronti della medesima amministrazione debitrice, anche se fondate su diversi titoli giudiziali. È invece inammissibile il ricorso cumulativo con cui più ricorrenti, distinti creditori, chiedano l’esecuzione di plurime sentenze pronunciate in loro favore da giudici diversi. Irrilevante è che le vicende sottese ai diversi titoli scaturiscano da un’unica fonte di obbligazione pecuniaria. La domanda di esecuzione del capo sulle spese, liquidate al difensore dichiaratosi antistatario, deve essere proposta da quest’ultimo in proprio con autonomo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Sei ricorrenti hanno proposto un unico ricorso, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., per ottenere l’esecuzione di altrettante sentenze del giudice del lavoro emesse in loro favore da Tribunali diversi. Ciascuna pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adempiere in forma specifica all’erogazione della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente”, per valori corrispondenti a quelli perduti, oltre interessi e rivalutazione.

I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione dei giudicati, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, e la liquidazione delle spese in favore del procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 c.p.a., che ammette il cumulo delle domande purché connesse. La regola generale resta quella del ricorso diretto contro un unico provvedimento, derogabile solo in presenza di una connessione oggettiva, procedimentale o sostanziale che imponga la concentrazione in un unico processo. Il Tribunale richiama sul punto Consiglio di Stato, VI, 5 giugno 2001, n. 3015 e Consiglio di Stato, III, 20 ottobre 2021, n. 7045, escludendo sia la connessione oggettiva impropria sia la mera connessione soggettiva.

Nelle controversie su diritti soggettivi, come nell’ambito della giurisdizione esclusiva, operano le regole del processo sui diritti richiamate dall’art. 39 c.p.a.. Compatibili con l’art. 32, comma 1, c.p.a. sono gli artt. 103 e 104 c.p.c., in tema di connessione oggettiva e soggettiva. Da qui la conclusione: in materia di ottemperanza a sentenze del giudice ordinario è consentito il cumulo solo se i ricorsi siano soggettivamente connessi, cioè rivolti dal medesimo ricorrente contro la medesima amministrazione in relazione a una pluralità di titoli esecutivi.

Il Collegio valorizza l’analogia con l’esecuzione civile, dove è ammesso un unico processo esecutivo basato su più titoli in favore dello stesso creditore e contro lo stesso debitore. Richiama Cass., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6513, che qualifica contrario a buona fede l’avvio di più procedure esecutive senza vantaggio, e Cass. S.U. 28 ottobre 2015, n. 21948. La concentrazione risponde anche all’interesse dell’amministrazione a non subire un ingiustificato incremento degli oneri processuali, secondo TAR Lazio, 3 gennaio 2018, n. 31.

Nel caso di specie il giudice amministrativo è stato investito dell’attuazione, da parte di diversi soggetti, di diverse sentenze pronunciate da Tribunali differenti. Non rileva che la vicenda sottesa scaturisca da un’unica fonte di obbligazione pecuniaria. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Un ulteriore profilo di inammissibilità riguarda il capo sulle spese liquidate al difensore antistatario: per la sua esecuzione questi deve agire in proprio con autonomo giudizio di ottemperanza. Il Tribunale dichiara l’inammissibilità, salva la riproposizione individuale nei termini di legge, e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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