Ottemperanza alle sentenze del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4583 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, quale condizione per l’esecuzione. L’assenza di prova dell’integrale esecuzione del disposto giudiziale determina l’accoglimento del ricorso, con assegnazione all’amministrazione di un termine per adempiere. Ove perduri l’inottemperanza, opera la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore. Al dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa non spetta alcun compenso commissariale, rientrando l’incarico nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario beneficiario della liquidazione delle spese, chiede l’ottemperanza di tre sentenze emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con le quali era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione di alcuni docenti la carta docente e a rimborsare le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Le sentenze, notificate e attestate come passate in giudicato dalla cancelleria, non sono state eseguite nella parte relativa ai compensi. Da qui il ricorso in sede di ottemperanza, con richiesta di condanna al pagamento e di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il Ministero si costituisce e chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. Le sentenze risultano passate in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal cancelliere con riferimento a ciascuna di esse, e sono state notificate in copia conforme all’amministrazione resistente.
Il giudice verifica poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo tra la notifica del titolo esecutivo e l’esecuzione giudiziale. Richiama sul punto Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, secondo cui titolo esecutivo è la sentenza dotata di attestazione di conformità.
Accertata l’assenza di prova, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuta integrale esecuzione, il ricorso è accolto. Il Ministero è condannato a corrispondere al difensore antistatario, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, le spese dei giudizi civili, pari complessivamente a € 1.448,02, oltre interessi legali dalla pubblicazione di ciascuna sentenza fino al saldo.
Per l’ipotesi di inottemperanza oltre il termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assume le funzioni solo qualora investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato.
Il giudice esclude espressamente ogni compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientranti nei compiti istituzionali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con rifusione del contributo unificato a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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