Esclusione dalla gara e risoluzione del contratto nel potere di autotutela (TAR Lombardia n. 4808 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sull’esclusione dell’aggiudicatario dalla gara non esaurisce il potere della stazione appaltante di travolgere il contratto medio tempore stipulato. Il potere del giudice amministrativo di dichiarare l’inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. non priva l’amministrazione del potere sostanziale di dichiararne l’inefficacia in presenza dei presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente, riconducibile all’autotutela di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016. L’esclusione dalla gara costituisce il presupposto fattuale della stipula, operando quale condizione rebus sic stantibus; il suo venir meno obbliga la stazione appaltante a trarre le conseguenze sul vincolo contrattuale. La risoluzione del contratto fondata sull’accertamento giurisdizionale dell’esclusione e dell’annullamento dell’aggiudicazione è dunque legittima.

Il Fatto

ARIA ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per il servizio di ristorazione degli enti del servizio sanitario regionale, suddivisa in sette lotti. Il lotto 1 è stato aggiudicato a CNS, prima classificata con 86,89 punti, dopo che il RUP aveva ritenuto congrua l’offerta anormalmente bassa.

Innova, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione. Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1118/2025, ha accolto i motivi aggiunti e disposto l’esclusione di CNS per insostenibilità dell’offerta e omessa indicazione dei costi della manodopera. ARIA ha quindi adottato la determinazione n. 283/2025, che ha escluso CNS, annullato la riaggiudicazione e risolto la convenzione stipulata il 31.12.2024. Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione con la sentenza n. 8047/2025 e ha dichiarato inammissibile la revocazione con la sentenza n. 5809/2026. CNS ha impugnato la determinazione n. 283/2025, contestando segnatamente la risoluzione del contratto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato le conseguenze della sentenza di revocazione n. 5809/2026. Con la sua pubblicazione è passato in giudicato, ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 39, comma 1, c.p.a., il provvedimento d’appello n. 8047/2025, che aveva confermato l’esclusione di CNS, sia pure con diversa motivazione in ordine ai costi della manodopera in subappalto. Ne deriva che l’eventuale accoglimento del gravame avverso l’esclusione e l’annullamento dell’aggiudicazione non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente: sul punto il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire.

Il thema decidendum residuo riguarda la sola legittimità della risoluzione della convenzione. La ricorrente sosteneva che la sentenza n. 1118/2025 nulla avesse disposto sul contratto e che ARIA avesse agito oltre i confini del giudicato. Il Collegio ha respinto la tesi.

Il potere del giudice di dichiarare l’inefficacia del contratto, nei casi di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a., non priva l’amministrazione del potere di dichiararne l’inefficacia quando il giudice non l’abbia escluso. Il potere processuale non preclude quello sostanziale di autotutela, fondato su presupposti diversi da quelli considerati dalle richiamate disposizioni del codice processuale. Nel caso concreto il Tribunale non aveva né pronunciato né escluso l’inefficacia ex artt. 121 e 122 c.p.a., e ARIA ha fondato la propria decisione sull’esclusione dalla gara, accertata in sede giurisdizionale.

La stipula del contratto è legata alla partecipazione alla gara da un nesso di derivazione necessaria. Il venir meno del presupposto legittimante — ammissione in gara e aggiudicazione — obbliga la stazione appaltante a tener conto dello stato di fatto determinatosi. La risoluzione costituisce quindi una decisione dovuta, adottata nell’esercizio del potere di autotutela pubblicistica. La domanda di annullamento è pertanto infondata.

In conclusione, il ricorso è in parte improcedibile e in parte respinto. Le spese sono compensate in ragione del carattere interpretativo di alcune questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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