Dilazione di pagamento in contratto di fornitura non nulla per l’ABF (ABF Collegio di Torino n. 2963 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario non è dichiarabile l’annullabilità del contratto per vizi della volontà, non potendo il Collegio emanare pronunce di natura costitutiva né riqualificare la domanda. L’accordo di dilazione non onerosa del prezzo, funzionale alla cessione del credito all’intermediario, non è nullo per difetto di sottoscrizione quando la dilazione sia già convenuta e accettata nel contratto di fornitura. La cessione del credito non richiede l’adesione del debitore ceduto ai fini del perfezionamento dell’accordo tra cedente e cessionario. Esclusa la nullità del contratto di fornitura per individuabilità dell’esercente, determinatezza dell’oggetto e doppia firma ex artt. 1341 e 1342 c.c., viene meno anche la nullità derivata dell’accordo di dilazione.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essersi recata, nel giugno 2025, presso un centro estetico per una consulenza gratuita. Le venivano sottoposti dei moduli da sottoscrivere, presentati come non vincolanti e necessari per il trattamento dei dati personali. Poco dopo riceveva una e-mail con allegati un modulo di acquisto di integratori e di ventiquattro sedute di trattamenti, oltre a un accordo di dilazione del prezzo di € 4.000,00 in rate mensili, non sottoscritto.
La ricorrente, che assume di non aver mai usufruito dei trattamenti, chiedeva la nullità o l’annullabilità del contratto di fornitura e dell’accordo di dilazione, con restituzione delle rate pagate (€ 716,69) e risarcimento del danno. L’intermediario eccepiva il difetto di competenza dell’ABF e la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo il ruolo di mero cessionario del credito nell’ambito di un contratto di factoring con l’esercente, e chiedeva il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda come articolata in tre contratti: il contratto di fornitura di trattamenti estetici tra la ricorrente e l’esercente; il contratto di dilazione non onerosa del corrispettivo, accessorio al primo; la cessione del credito alla banca, avvenuta in esecuzione di un contratto di factoring non versato in atti. La dilazione è espressamente funzionale alla cessione e parte integrante del contratto di acquisto.
Il Collegio sceglie di affrontare la questione nel merito, procedendo per la ragione più liquida, senza pronunciarsi in via preliminare sulle eccezioni dell’intermediario. Osserva anzitutto che l’inefficacia dedotta non è stata qualificata in termini di causa petendi e che l’annullabilità per vizi della volontà non è conseguibile nel procedimento, stante l’impossibilità di emanare pronunce costitutive e di riqualificare la domanda.
Passando alla nullità, il Collegio esamina le censure mosse al contratto di fornitura e le ritiene infondate. L’esercente, pur non espressamente indicato, è individuabile dal timbro e dalla sottoscrizione apposta in calce; l’oggetto è determinato, essendo specificato un programma di snellimento suddiviso in ventiquattro sedute; le clausole vessatorie risultano coperte dalla doppia firma richiesta dagli artt. 1341 e 1342 c.c.. Mancano dunque i presupposti per dichiarare la nullità del contratto di fornitura.
Venendo all’accordo di dilazione, il Collegio esclude anzitutto che la sua nullità derivi da quella del contratto di fornitura, che non ricorre. Quanto al dedotto difetto di sottoscrizione, rileva che la dilazione è già convenuta nel contratto di fornitura e in tale sede accettata dalla ricorrente, come risulta dal frontespizio e dall’art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto. A ciò aggiunge che la cessione del credito non richiede l’adesione del debitore ceduto per il perfezionamento dell’accordo tra cedente e cessionario.
Su queste basi il Collegio respinge entrambe le domande di nullità e non accoglie il ricorso, con assorbimento delle ulteriori richieste restitutorie e risarcitorie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1341 c.c. – Condizioni generali di contratto
- Art. 1342 c.c. – Contratto concluso mediante moduli o formulari