Prescrizione in appello de plano: necessaria la trattazione in contraddittorio (Cass. pen. Sez. IV n. 37857 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione adottata de plano, senza avviso alle parti e senza la loro partecipazione. La sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione è viziata da nullità assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice di appello è tenuto a procedere in udienza nel contraddittorio tra le parti, anche in vista di una possibile rinuncia dell’imputato alla prescrizione o dell’applicazione di formule più ampiamente liberatorie. L’annullamento consegue alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. nei sensi indicati dalla Corte cost. n. 111 del 2022.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, contestato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis, d.lgs. n. 285/1992, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. La decisione è stata assunta in esito a camera di consiglio fissata senza avviso alle parti e senza la loro partecipazione.

Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il ricorrente lamenta la mancata notificazione, a sé e al difensore, dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, con preclusione della possibilità di interloquire per ottenere il proscioglimento nel merito. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Il thema decidendum concerne la validità della sentenza di appello che definisca il giudizio in fase predibattimentale dichiarando la prescrizione del reato, senza attivazione del contraddittorio.

Il Collegio ricorda che le Sezioni Unite n. 28954 del 27.04.2017 avevano affermato che, in tale ipotesi, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Tale percorso argomentativo è però superato dall’intervento della Corte cost. n. 111 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui è interpretato nel senso di ritenere inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione dell’imputato avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La Consulta ha ritenuto tale interpretazione in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

Il Giudice delle leggi ha evidenziato che il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie: ciò che rileva è la durata del «giusto» processo. Un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. Ne deriva che l’interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’art. 129 cod. proc. pen.

La Corte richiama altresì la coerenza sistematica dell’art. 469 cod. proc. pen., che, nel consentire al giudice di primo grado la definizione anticipata del giudizio, prevede che la sentenza sia adottata «sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono», sicché l’istituto non priva le parti del diritto all’ascolto. Ne consegue che la Corte d’appello, anche quando la prescrizione sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione, è tenuta a procedere in udienza nel contraddittorio fra le parti (in tal senso Sez. V n. 44417 del 05.10.2022).

La sentenza impugnata è pertanto annullata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per il giudizio. Il testo qualifica l’esito come annullamento senza rinvio con contestuale trasmissione degli atti al giudice di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *