Cessazione del DASPO con obbligo di presentazione per soppressione della squadra (Cass. pen. Sez. 3 n. 15705 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di accesso alle manifestazioni sportive con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’ordinanza del Questore che impone tale obbligo perde efficacia qualora la squadra di calcio indicata nel provvedimento cessi la propria attività. L’obbligo non può ritenersi automaticamente ristabilito per effetto della ricostituzione di una diversa società sportiva nella medesima città, né è suscettibile di interpretazione estensiva. È necessario un nuovo provvedimento del Questore, integrativo o sostitutivo, da sottoporre a convalida dell’autorità giudiziaria. La revoca dell’obbligo, in quanto annoverabile tra le misure di prevenzione, presuppone comunque la verifica di elementi sopravvenuti idonei a incrinare il corredo fattuale posto a fondamento della convalida.
Il Fatto
Con provvedimento del 3 agosto 2024 il Questore aveva applicato al ricorrente la misura del DASPO per anni otto, prescrivendogli di presentarsi presso la Questura di Taranto in occasione degli incontri casalinghi della squadra di calcio Taranto Football Club 1927. Il provvedimento era stato convalidato dal GIP del Tribunale di Vicenza il 12 agosto 2024.
Successivamente la società era stata esclusa dal campionato professionistico, posta in liquidazione giudiziale e privata del titolo sportivo, riassegnato a un’altra società, militante in un campionato dilettantistico. Il ricorrente chiedeva al GIP la revoca della prescrizione dell’obbligo di presentazione, ma l’istanza veniva rigettata con ordinanza del 6 ottobre 2025, avverso la quale veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente confermato la competenza del GIP già investito della convalida a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento impositivo dell’obbligo di presentazione, superando il più risalente e opposto orientamento.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il proprio consolidato indirizzo secondo cui, qualora la squadra di calcio indicata nel provvedimento questorile abbia cessato la propria attività, l’ordinanza impositiva dell’obbligo perde efficacia, con conseguente irrilevanza penale delle successive mancate presentazioni. Detto principio è stato ritenuto applicabile al caso di specie, in cui la Taranto Football Club 1927, unica squadra rappresentativa della città al momento dell’emissione del provvedimento, era stata posta in liquidazione e privata del titolo sportivo.
La Corte ha escluso l’operatività di un’interpretazione estensiva del provvedimento questorile che ne consenta l’applicazione nei confronti della nuova società sportiva, la quale, dal punto di vista soggettivo, è del tutto autonoma rispetto alla precedente compagine. Ha inoltre precisato che la generica indicazione della «squadra del Taranto» nel dispositivo non consente di includere eventuali mutamenti della compagine societaria, poiché la parte motiva del provvedimento faceva espresso riferimento alla Taranto F.C. 1927. Richiamando la necessità di specificità e determinatezza delle prescrizioni limitative della libertà personale, ha ritenuto ammissibile il ricorso alla narrativa del provvedimento per integrare il dispositivo al solo fine di evitarne l’eccessiva genericità.
Infine, il Collegio ha precisato che la prescrizione dell’obbligo di presentazione, per la sua natura di misura di prevenzione, trova regolamentazione anche nell’art. 11 d.lgs. n. 159/2011, sicché la revoca presuppone la sussistenza di elementi sopravvenuti idonei a incrinare il giudizio di pericolosità. Tale verifica è stata ritenuta tanto più necessaria nel caso di specie, considerato che l’obbligo era riferito anche alle partite della Nazionale di calcio disputate a Taranto, prescrizione che potrebbe sopravvivere al mutamento della compagine societaria. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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