Sequestro preventivo e terzo interessato: legittimazione e periculum (Cass. pen. Sez. III n. 29227 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il terzo interessato è legittimato a rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni oggetto di sequestro, senza poter dedurre l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, prospettabili soltanto dal soggetto sottoposto al procedimento. Il controllo di legittimità del sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, ma non della sua eventuale illogicità manifesta. È legittimo il ricorso alla tecnica del copia e incolla quando la riproduzione della fonte sia accompagnata dall’analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni del convincimento, potendo la relatio avere a oggetto anche il provvedimento cautelare annullato.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 22 aprile 2026, ha confermato il sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli il 24 marzo 2026, avente a oggetto il saldo di un conto corrente intestato a una società di costruzioni, per una somma ritenuta nella disponibilità di un indagato per reati tributari.
La società, quale terza interessata, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: motivazione apparente del decreto di sequestro, per essere stata riprodotta la motivazione dell’ordinanza di annullamento; insussistenza degli indici della società schermo; difetto di motivazione del periculum in mora, fondato sull’estensione automatica al patrimonio dell’ente di profili di pericolosità soggettiva riferiti ad altro soggetto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che il provvedimento cautelare deve costituire un tutto coerente e organico, potendo la ragione di una statuizione risultare da punti diversi cui sia stato fatto richiamo, anche implicito. La tecnica del copia e incolla è legittima quando agevoli la riproduzione della fonte ed eviti il travisamento, purché accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni del convincimento. Nulla osta, dunque, che la relatio abbia a oggetto anche il provvedimento di annullamento: il discrimine resta la valutazione critica autonoma del compendio indiziario, che nel caso concreto il G.i.p. ha compiuto facendo proprie le considerazioni del Tribunale.
Quanto alla disponibilità del saldo del conto, la Corte richiama il criterio elaborato in tema di delega bancaria: essa è sufficiente a dimostrare la piena disponibilità delle somme quando non soffra limitazioni; altrimenti occorrono ulteriori elementi di fatto da cui desumere, con giudizio di ragionevole probabilità, che l’indagato abbia esercitato autonomamente e incondizionatamente le facoltà del proprietario, disponendo delle somme anche per finalità estranee alla gestione dell’ente. Da qui la verifica della configurazione della società come schermo.
Il Tribunale del riesame ha offerto una lettura complessiva e ragionata degli elementi, dimostrando la commistione delle società del gruppo, e ha valorizzato un dato non confutato: la banca aveva comunicato alla Guardia di finanza che l’indagato era titolare effettivo e delegato a operare sul conto, a riprova del suo ruolo di dominus.
Sul terzo motivo la Corte rileva l’inammissibilità per difetto di legittimazione: le Sezioni Unite n. 30355 del 2025 hanno precisato che il terzo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni, non i presupposti applicativi della misura, deducibili solo dal proposto. Il principio, affermato per le misure di prevenzione, è estensibile al sequestro preventivo per identità di ratio. In ogni caso il Tribunale ha motivato il periculum, indicando le attività distrattive del gruppo. Segue la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.