Società di fatto e litisconsorzio necessario dei soci nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 3954 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione, impone che il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Il litisconsorzio sussiste anche quando la decisione, per la natura o la configurazione del rapporto dedotto e per la situazione strutturalmente comune a più soggetti, non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone, con il quale l’Amministrazione finanziaria, a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione, ha determinato ricavi non dichiarati e un reddito societario, contestando alla società di operare come “cartiera” nell’ambito di un sistema di frode nel settore della vendita di materiale fotografico, ottico e di elettronica.
Il reddito societario è stato imputato pro quota, ai fini IRPEF, a tre soggetti quali soci di fatto, oltre a un quarto soggetto. I tre contribuenti hanno impugnato l’avviso, contestando la qualità di soci e di amministratore di fatto, la sufficienza della motivazione e il recepimento delle risultanze del processo verbale di constatazione. Il quarto soggetto, indicato come socio di fatto sin dall’avviso, non ha preso parte al giudizio. La CTP di Napoli ha rigettato i ricorsi riuniti e la CTR della Campania ha confermato la decisione. I tre contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 14 e 29 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 101 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata giudicato sulla rettifica relativa a una società di fatto senza estendere il contraddittorio a tutti i soci. Il motivo è fondato.
La celebrazione dei gradi di merito senza la partecipazione di tutti i soci è pacifica e non richiede ulteriori accertamenti di fatto. Le riprese fiscali erano fondate sulla contestazione, agli attuali ricorrenti e a un quarto soggetto, della partecipazione quali soci di fatto alla società operante come cartiera, contestazione ricusata dai contribuenti. Il giudizio risulta incardinato sin dal primo grado soltanto da tre soggetti, mentre il quarto, indicato come socio di fatto e destinatario dell’imputazione pro quota, non ha preso parte.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’unitarietà dell’accertamento sotteso alla rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società sia tutti i soci, salvo che siano prospettate questioni personali, sicché tutti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008). La controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impugnato, con configurabilità di un litisconsorzio necessario originario.
Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio (Cass., ord., n. 4580 del 2018; Cass., ord., n. 1472 del 2018). Il litisconsorzio sussiste anche quando la controversia verte sulla configurabilità di una società di fatto (Cass., n. 14387 del 2014).
La Corte ribadisce il principio di diritto e richiama la giurisprudenza specifica secondo cui l’impugnazione dell’avviso relativo a IRPEF e IRAP dovute dalla società di persone e dai soci riguarda inscindibilmente sia l’una sia gli altri anche se proposta dal socio occulto per contestare tale posizione, con nullità assoluta in caso di mancata integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. V, n. 15566 del 2016; Cass., Sez. V, n. 24025 del 2018; Cass., n. 5007 del 2023). Da ciò discende un vizio genetico di nullità dell’intero processo, con rinvio della causa al giudice di primo grado.
Nota della Redazione
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