Sospensione dei termini ex art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 e cumulo con il termine ex art. 327 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 6069 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, per le controversie definibili in cui è parte l’Agenzia delle entrate, si applica automaticamente e non richiede alcuna istanza di parte. Qualora il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. scada tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017, la sospensione di sei mesi si cumula con il termine stesso, prolungandone la durata. L’omessa applicazione di tale disciplina di sospensione da parte del giudice d’appello, che abbia dichiarato l’inammissibilità del gravame per tardività, determina la cassazione della sentenza con rinvio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per maggiore Irpef relativa all’anno 2010, sulla base di accertamenti bancari. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, che accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia dichiarava l’appello principale inammissibile perché tardivo, senza considerare la sospensione dei termini di impugnazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La censura dell’Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, deducendo che la CGT-2 aveva erroneamente dichiarato tardivo l’appello. I giudici d’appello avevano ritenuto che il termine per impugnare, considerata la sospensione feriale, scadesse il 01/09/2017, ma non avevano considerato la sospensione automatica dei termini prevista per le controversie tributarie definibili.
La Corte di cassazione rileva che la lite, avendo ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, rientrava tra le controversie definibili ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 50/2017. Il termine per impugnare la decisione di primo grado, scadendo il 01/09/2017, ricadeva nel periodo ricompreso tra il 24/04/2017 e il 30/09/2017, per il quale la legge prevede la sospensione di sei mesi.
La Corte precisa che la sospensione opera automaticamente, senza necessità di alcuna istanza, e che, quanto al computo dei termini, essa comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c., ove scada nel predetto arco temporale, con il termine di sei mesi previsto dalla disciplina. Richiama il precedente di Cass. 20/03/2024, n. 7510 e rileva che la CGT-2 non si è attenuta a tale principio.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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