Disconoscimento in appello e presunzione ex art. 1832 cod. civ. (Cass. civ. Sez. I n. 10863 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il correntista che intenda contestare le annotazioni di un estratto conto può proporre disconoscimento; la relativa efficacia non è preclusa dal fatto che la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ. non sia più rinvenibile agli atti, se il disconoscimento risulta pacificamente ammesso dalla controparte. La banca che agisce per il saldo negativo non può invocare la presunzione di approvazione dell’art. 1832 cod. civ. se non prova di avere spedito gli estratti conto al correntista. In difetto di tale prova, gli effetti del disconoscimento restano fermi e l’attore è tenuto a dimostrare la sussistenza delle operazioni contestate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Il vizio di travisamento della prova rileva in cassazione solo quando l’errore cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione.
Il Fatto
Una società cessionaria di crediti, per il tramite della mandataria, ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, accogliendo il gravame dei correntisti, aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo negativo di conto corrente. La Corte territoriale aveva valorizzato il disconoscimento di alcune operazioni annotate in conto, disconoscimento che, pur non essendo più rinvenibile agli atti, era pacifico perché la stessa controparte ne aveva dato atto nella comparsa di costituzione in appello.
Poiché la ricorrente non aveva provato di avere spedito gli estratti conto al correntista, la Corte d’Appello aveva escluso l’operatività dell’art. 1832 cod. civ. e aveva ritenuto non provate le operazioni contestate. Da qui i sei motivi di ricorso della cessionaria, ai quali i correntisti hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per avere il giudice fondato la decisione su una memoria non presente agli atti, non si allinea al contenuto della decisione: la Corte d’Appello ha tratto il proprio convincimento non dal documento mancante, ma dall’ammissione contenuta nella comparsa di costituzione della ricorrente, ove si dava atto dell’avvenuto disconoscimento.
La Corte ribadisce che il travisamento della prova è deducibile solo se l’errore cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione. Nel caso di specie, dal tenore letterale della comparsa emerge che la ricorrente stessa richiamava l’art. 214 cod. proc. civ.; ammesso pure un errore di valutazione, non è configurabile un errore sul contenuto oggettivo della prova.
Il secondo motivo, di vizio motivazionale, resta assorbito. Il terzo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 116 e 183 cod. proc. civ., è inammissibile: la Corte d’Appello ha rilevato la carenza probatoria della domanda attrice già nel suo complesso, non avendo prodotto gli estratti conto né provato l’invio al correntista. Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sollecita una rivalutazione del quadro probatorio, espressione del prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il quinto motivo, sull’art. 2697 cod. civ., è anch’esso inammissibile. La Corte d’Appello ha correttamente graduato i compiti probatori: non essendo dimostrato l’invio degli estratti conto, la ricorrente non poteva valersi della presunzione dell’art. 1832 cod. civ., né alcuna preclusione poteva essere opposta al correntista che contestava la pretesa. Il sesto motivo, sull’omesso esame di un fatto decisivo, è generico e si fonda su scenari ipotetici.
Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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