Il divieto di detenzione armi prescinde dall’esito del procedimento penale (TAR Campania n. 24 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. non presuppone una condanna penale, ma una valutazione di non affidabilità del detentore. L’Amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale, finalizzato alla prevenzione dei sinistri e degli abusi, non alla repressione di illeciti. La negligenza nella custodia delle armi e la cessione dell’arma a terzi integrano indici sintomatici di inaffidabilità. Irrilevante è l’eventuale archiviazione del procedimento penale, poiché il giudizio amministrativo e quello penale hanno finalità diverse. Il giudizio prognostico richiesto in materia è più stringente di quello di pericolosità sociale.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura di Caserta gli aveva vietato la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., contestandogli la carenza del requisito di affidabilità. Il provvedimento traeva origine da una segnalazione della Stazione Carabinieri competente: nel corso di un controllo, il ricorrente era stato trovato fuori dal domicilio con fucili da caccia, insieme a un accompagnatore munito di un’arma di sua proprietà, con ipotizzato esercizio dell’attività venatoria in periodo di divieto generale.

Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, istruttoria carente e difetto di motivazione. Sosteneva che i fucili erano scarichi e privi di munizioni, che non vi era prova dell’esercizio venatorio e che la Procura aveva avanzato richiesta di archiviazione. Si costituiva l’U.T.G. di Caserta, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione della licenza di portare le armi: non una mera autorizzazione che rimuove un limite, bensì un titolo permissivo in deroga al generale divieto di detenere armi sancito dall’art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. Ne deriva che il controllo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza si collega a compiti di prevenzione dell’ordine e della sicurezza pubblica e può concludersi negativamente anche in presenza di condotte non integranti reati, ma sintomatiche di scarsa affidabilità.

Sul piano della custodia, il Collegio richiama il principio secondo cui il detentore deve improntarsi a criteri di particolare attenzione, avvedutezza e scrupolo, adottando misure idonee a impedire che l’arma divenga pericolosa. Richiama T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 657 del 2019, secondo cui non è illogico desumere la scarsa affidabilità da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia, e Cons. Stato, sez. III, n. 5271/2016, che ravvisa abuso nel titolare che custodisca l’arma in modo tale che altri possa apprenderla e utilizzarla.

Nel caso concreto il Tribunale ritiene non contestabile la negligenza del ricorrente, cui era stato legittimamente contestato l’esercizio venatorio in periodo di divieto — desunto dal controllo fuori dal domicilio con fucili da caccia — e la cessione di una propria arma all’accompagnatore.

Quanto all’archiviazione penale, il Collegio esclude ogni rilievo esimente, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 65/2020, n. 2135/2019, n. 1972/2019: il giudizio prognostico a fondamento del divieto è più stringente di quello di pericolosità sociale o di responsabilità penale. L’Autorità giudiziaria valuta se sia stato commesso un reato; quella di pubblica sicurezza valuta la probabilità di fatti pericolosi futuri, in un potere largamente discrezionale di funzione non sanzionatoria ma preventiva, come ribadito da Cons. Stato, sez. III, n. 4449 del 2020.

Il ricorso è pertanto rigettato; le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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