La non menzione può essere negata anche in caso di sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. 7 n. 8922 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, ove il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., ritenga che l’imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. Il sindacato di legittimità sulla graduazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, è limitato ai casi di mero arbitrio o di motivazione illogica, restando altrimenti estraneo ogni rivalutazione nel merito delle scelte discrezionali del giudice.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la condanna dell’imputato per il delitto di truffa, rigettando anche l’istanza di non menzione della condanna nel casellario giudiziale. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo censurava il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; con il secondo contestava il difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego della non menzione. Nel giudizio di legittimità interveniva la parte civile con memoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso volto a ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità. I giudici di merito avevano già valorizzato, con corretti argomenti logici e giuridici, le false informazioni rese dall’imputato riguardo alla propria competenza, alla iscrizione all’albo degli intermediatori assicurativi — dal quale era stato radiato — e ai contratti con ditte in realtà inesistenti, elementi da cui era stata desunta la consapevolezza di porre in essere artifizi e raggiri per ottenere il denaro della vittima.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da motivazione sufficiente. Con specifico riguardo alla non menzione, la Corte ha enunciato il principio per cui il diniego può essere legittimamente pronunciato anche in presenza di sospensione condizionale della pena, quando il giudice ritenga che l’imputato non possa usufruire di ulteriori benefici, avuto riguardo alla gravità delle condotte e agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Nella specie, la Corte territoriale aveva puntualmente argomentato le ragioni del diniego a pagina 6 della sentenza impugnata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 2.945,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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