La ratifica della società del contratto con firma apocrifa del legale rappresentante (Cass. civ. n. 5479 del 2023)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto (nella specie, di garanzia) cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica dell’art. 1399 cod. civ., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene. La falsificazione della sottoscrizione del legale rappresentante dà luogo, sul piano dell’apparenza, alla riferibilità del negozio alla società, con applicazione analogica della disciplina della rappresentanza diretta. La mancata sottoscrizione da parte del vero legale rappresentante non è determinante per l’esistenza del contratto di garanzia, non essendo questo un contratto formale.
Il Fatto
Nel 2001 la società presentò al Ministero delle Attività Produttive un progetto per ottenere agevolazioni finanziarie. Il Ministero ammise la società al beneficio, subordinando l’erogazione del contributo alla presentazione di una garanzia fideiussoria. La garante, dopo aver prestato la polizza a prima richiesta, fu escussa dal Ministero nel 2005 per la restituzione del contributo. La garante, dopo il pagamento, agì in regresso contro la società e contro la socia accomandataria. Nel corso del giudizio emerse, a seguito di consulenza grafica, la falsità della firma apposta sul contratto di concessione della polizza fideiussoria.
Il tribunale rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo, confermando il provvedimento monitorio, e la Corte d’appello di Roma confermò la decisione. La socia accomandataria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità o inesistenza del contratto di garanzia per falsità della sottoscrizione del legale rappresentante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente qualificato la fattispecie come contratto stipulato sotto nome altrui, con usurpazione del nome del legale rappresentante della società, e non come attività svolta da un falsus procurator. La firma apocrifa del legale rappresentante, sul piano dell’apparenza, rende il negozio riferibile alla società, esattamente come la conclusione del contratto da parte di chi dichiari di rappresentare un soggetto che non ha i poteri per farlo. In tale ipotesi è possibile l’applicazione in via analogica della disciplina codicistica della rappresentanza.
La Corte ha quindi escluso la nullità del contratto, ritenendolo piuttosto improduttivo di effetti nella sfera giuridica dell’apparente firmatario, salvo che questi non lo faccia proprio. Ha precisato che il contratto di garanzia non è un contratto formale, con la conseguenza che la mancanza di sottoscrizione da parte del vero legale rappresentante non è determinante per la sua esistenza, nemmeno quanto all’onere della forma scritta.
La Corte ha affermato che, in tale situazione, è possibile la ratifica da parte della società, mediante applicazione analogica dell’art. 1399 cod. civ., che va accertata in concreto attraverso un esame di atti o comportamenti concludenti, provenienti dall’organo istituzionalmente competente, idonei a recuperare l’atto nella propria sfera giuridica. Ha richiamato, in tal senso, i precedenti di cui alle Cass. n. 27335 del 2005 e n. 20805 del 2011.
Nel caso di specie, tale ratifica è stata correttamente accertata dal giudice di merito: la società, portata formalmente a conoscenza della prestazione della garanzia, non l’ha immediatamente disconosciuta, ma se ne è avvalsa per ottenere l’erogazione del finanziamento, facendola propria e acquisendo a sé gli effetti dell’attività svolta dal falso sottoscrittore, assumendone le relative obbligazioni. Il successivo disconoscimento della firma, operato solo in sede di opposizione e non accompagnato da denuncia penale, non è stato ritenuto decisivo a fronte del convincimento che l’atto sia stato fatto proprio nei suoi vantaggi e nelle conseguenti obbligazioni. La Corte ha, infine, compensato le spese del giudizio di legittimità, in ragione della complessità della questione e delle oscillazioni dottrinarie e giurisprudenziali sul tema.
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Nota della Redazione
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