Violazione termine a comparire non comporta rimessione al primo giudice (Cass. civ. Sez. V n. 21437 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la violazione del termine per comparire di cui all’art. 23 del d.lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 17-bis, terzo comma, del d.lgs. 546 del 1992, non integra l’ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all’art. 59 del d.lgs. 546 del 1992, non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio. Nel rito tributario la vocatio in ius si perfeziona con la notificazione del ricorso, da cui decorrono i termini di costituzione delle parti, sicché il contraddittorio è instaurato prima della fissazione dell’udienza. La nullità derivante dalla violazione del termine a comparire si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ. e il giudice di secondo grado deve decidere nel merito, rinnovando eventualmente gli atti compiuti, senza rimettere la causa al primo giudice.
Il Fatto
Una società concessionaria impugna la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso di un condominio per l’annullamento di un avviso di accertamento relativo alla TOSAP per l’anno 2020.
La società deduceva l’improcedibilità del ricorso introduttivo, perché la causa era stata trattata in pendenza del termine di novanta giorni per l’esame del reclamo e prima della scadenza del termine di costituzione del convenuto. Il giudice di secondo grado aveva respinto la doglianza, ritenendo l’inammissibilità non prevista dalla legge. La questione giunge così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Supremo Collegio ricostruisce preliminarmente la disciplina applicabile. L’art. 17-bis del d.lgs. 546 del 1992, nella versione ratione temporis vigente, attribuisce al ricorso il duplice effetto di introdurre la lite e la fase amministrativa del reclamo; la notificazione determina la pendenza del giudizio. Il comma 3 stabilisce che il ricorso non è procedibile sino al termine di novanta giorni dalla notifica, entro cui deve concludersi la mediazione, e che dalla relativa scadenza decorrono i termini di costituzione delle parti.
Da qui il passaggio decisivo: la anticipata costituzione del ricorrente rispetto allo spatium deliberandi è una mera irregolarità, che onera il giudice del rinvio dell’udienza ma non rende improcedibile il ricorso. La fissazione dell’udienza incombe sul Presidente, che vi provvede scaduto il termine per la costituzione delle parti. La Corte richiama la propria recente pronuncia Cass. Sez. V n. 6028 del 2025, secondo cui la proposizione del ricorso ex art. 17-bis determina la pendenza della lite.
Il Collegio si sofferma poi sulla violazione del termine a comparire. Nel rito ordinario di cognizione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 2258 del 2022, la nullità della citazione per vizi della vocatio in ius si converte in motivo di impugnazione e il giudice di appello, non potendo rimettere la causa al primo giudice, deve rinnovare gli atti nulli. Tali considerazioni, estensibili al rito del lavoro, non si attagliano però al rito tributario, dove la vocatio in ius si realizza con la notificazione del ricorso e la violazione del termine a comparire può derivare solo da un provvedimento giudiziale successivo.
La Corte costruisce allora un parallelo con il processo civile: vale anche nel rito tributario il principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione. La violazione del termine a comparire, pur dipendendo da un’attività del giudice, produce i medesimi esiti di compressione del diritto di difesa. Ne consegue che la nullità si converte in motivo di impugnazione e che va esclusa la rimessione al primo giudice, dovendo il giudice di secondo grado decidere nel merito, eventualmente rinnovando gli atti.
Poiché l’unico motivo di appello era limitato alla sola improcedibilità, senza difese sul merito, e la violazione del termine non integra alcuna ipotesi tassativa di rimessione, il motivo risulta privo di interesse. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.