Inammissibile il parere richiesto per stabilire l’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti delle delibere ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 182 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può essere attivata dall’ente locale per stabilire se un proprio atto debba essere trasmesso alla stessa Corte ai fini dell’esercizio di una diversa funzione di controllo prevista dalla legge. La valutazione concernente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità e ricevibilità di un atto, propedeutica all’esercizio nel merito di uno specifico controllo, deve essere compiuta unitariamente dalla Corte, a valle della trasmissione dell’atto medesimo, e non può essere segmentata in una fase consultiva preventiva.
Il Fatto
Il Comune di Jesi, nell’ambito di un’operazione di riassetto delle proprie partecipazioni societarie nel settore dei rifiuti, chiedeva alla Sezione regionale di controllo un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L’operazione prefigurata consisteva in una scissione parziale ex art. 2506 e ss. cod. civ. di una società a totale controllo pubblico, con contestuale fusione per incorporazione del ramo d’azienda in un’altra società a controllo pubblico, di cui l’ente non era socio. Il quesito era volto a chiarire se le delibere consiliari di approvazione di tale operazione dovessero essere trasmesse per il parere obbligatorio previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), prospettando la tesi per cui l’acquisizione della qualifica di nuovo socio renderebbe obbligatorio tale controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione regionale di controllo ha scrutinato in via preliminare l’ammissibilità dell’istanza, distinguendo tra profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, ha ritenuto sussistente la legittimazione dell’ente richiedente e del Sindaco, quale legale rappresentante. Sotto il profilo oggettivo, ha invece riscontrato la carenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza contabile consolidata.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato il difetto del requisito di generalità e astrattezza del quesito, in quanto l’ente aveva prospettato una specifica operazione societaria in corso di definizione, sicché il parere si sarebbe inserito nel processo gestionale dell’amministrazione, configurando una inammissibile compartecipazione all’attività di amministrazione attiva.
Un secondo profilo di inammissibilità è stato individuato nell’interferenza con altra funzione di controllo intestata alla Corte. La Sezione ha affermato che la funzione consultiva generale non può essere impiegata per ottenere una pronuncia preventiva sulla sussistenza dell’obbligo di trasmissione di un atto ai fini dello svolgimento del controllo di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. Le valutazioni di ammissibilità e di merito devono essere svolte unitariamente dalla Corte, all’esito della trasmissione dell’atto, dopo la preliminare valutazione che l’ente è tenuto a compiere sotto la propria responsabilità.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato l’art. 2 della legge n. 1/2026, il quale, nel disciplinare la funzione consultiva in materia di attuazione del PNRR, esclude che essa possa essere attivata per questioni estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità. Tale disposizione è stata ritenuta espressiva di un principio generale di non interferenza tra la funzione consultiva e le altre funzioni di controllo attribuite alla stessa Corte, e non solo con le funzioni di altre autorità giudiziarie.
In accoglimento di tali argomentazioni, la Sezione ha pertanto dichiarato l’inammissibilità oggettiva dell’istanza di parere.
Nota della Redazione
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