Assenza temporanea legittima notifica al difensore ex art. 161 c.p.p (Cass. pen. Sez. 3 n. 271 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che legittima l’esecuzione della notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità. La nullità della notifica eseguita al difensore può configurarsi solo se la stessa non sia preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio. In tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà di movimento si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti sessuali, a nulla rilevando che l’impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari condannava l’imputato alla pena di sette anni di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la continuazione tra i reati, per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen., violenza privata, lesioni personali, violazione di domicilio e sostituzione di persona. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 157-ter cod. proc. pen. per l’omessa notifica del decreto di citazione in appello, il vizio di motivazione per il mancato rinnovo dell’istruttoria dibattimentale e la violazione di legge per la mancata absorzione del reato di cui all’art. 605 cod. pen. in quello di violenza sessuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, incentrato sulla dedotta nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Ha precisato che l’art. 157-ter cod. proc. pen. è applicabile alle sole impugnazioni avverso sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022, come nel caso di specie, ma che la notifica era stata correttamente eseguita presso il domicilio dichiarato dall’imputato e, accertata l’impossibilità della notificazione, era stato fatto ricorso alla disciplina dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., eseguendo la notifica presso entrambi i difensori di fiducia.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 14573 del 2022, la Corte ha evidenziato che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato è nozione più ampia di quella di irreperibilità, essendo integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato o dalla non agevole individuazione del luogo. Nel caso di specie, dalla relata di notifica emergeva che l’ufficiale giudiziario non aveva reperito alcuno presso l’abitazione, circostanza sufficiente per far ricorso al meccanismo di notifica al difensore.
La Corte ha inoltre escluso la nullità della notifica, in quanto regolarmente compiuta la verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio, e ha valorizzato il rapporto fiduciario tra l’imputato e il suo difensore quale indizio di effettiva conoscenza dell’atto, rilevando che la difesa non aveva allegato alcun concreto pregiudizio derivante dalla notifica eseguita al difensore.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa al mancato rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, trattandosi di istituto di carattere eccezionale rispetto alla presunzione di completezza dell’istruzione di primo grado. Ha evidenziato che la Corte territoriale aveva motivatamente disatteso l’istanza, avendo correttamente ritenuto non decisiva l’assenza di segni di violenza fisica, desumendosi il dissenso della persona offesa da molteplici fattori, e aveva logicamente chiarito l’infondatezza della tesi difensiva sull’inverosimiglianza della presenza della pistola.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, affermando la Corte che il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti sessuali. Nel caso di specie, la fase costrittiva era iniziata al momento in cui la persona offesa era stata bloccata sull’uscio di casa ed era proseguita anche dopo la consumazione del rapporto sessuale per un lasso di tempo considerevolmente ampio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 605 c.p. – Sequestro di persona
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
- Art. 609-ter c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 157-ter c.p.p. – Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni