La pericolosità sociale attuale si verifica in concreto senza presunzioni (Cass. pen. Sez. 1 n. 1870 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione delle misure di sicurezza, il giudice della sorveglianza ha l’onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto durante e dopo l’espiazione della pena. Tale verifica deve essere compiuta in concreto sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di ricorrere ad alcuna forma di presunzione, ancorché semplice. L’applicazione della misura di sicurezza di cui all’art. 609-nonies, terzo comma, cod. pen. consegue obbligatoriamente alla condanna per i delitti ivi previsti. La valutazione della pericolosità — anche ai fini dell’attenuazione, della revoca o della modifica della misura — deve tener conto della specifica tendenza a delinquere che ha dato causa all’applicazione della misura stessa.
Il Fatto
Un soggetto, condannato per reati sessuali con minore di anni quattordici a cinque anni di reclusione, era stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, ai sensi dell’art. 609-nonies cod. pen., con divieto di svolgere lavori che prevedano contatti abituali con minori e obbligo di informazione all’autorità di pubblica sicurezza circa gli spostamenti.
Dopo l’espiazione della pena detentiva, il Magistrato di sorveglianza aveva verificato l’attualità della misura e ne aveva disposto l’applicazione. Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 09/07/2025, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso tale decisione, ritenendo che gli elementi nuovi dedotti — relazione UEPE non richiesta, relazioni comportamentali, consulenza di parte psicologica e verbale di commissione medica attestante un’invalidità dell’80% — non fossero idonei a smentire la pericolosità sociale attuale. Avverso questa ordinanza, il difensore aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di verifica della pericolosità sociale, ha precisato che il giudice della sorveglianza ha l’onere di accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato non solo valutando la gravità dei reati commessi ma anche il comportamento tenuto durante e dopo l’espiazione della pena. La verifica deve avvenire in concreto, sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. globalmente valutati, senza il ricorso a presunzioni giuridiche. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il riferimento alle presunzioni semplici è ammissibile solo per specifici fenomeni criminali associativi, nei quali la prova della persistenza del vincolo di fedeltà al sodalizio emerge da massime di esperienza giudiziariamente consacrate, ma tale elemento va comunque valutato nel quadro complessivo.
Con riferimento al caso concreto, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente valorizzato il dato della sistematicità e non occasionalità delle condotte illecite, interpretandole come manifestazioni di una tendenza difficilmente contenibile. Ha altresì condiviso la valutazione di neutralità delle relazioni comportamentali redatte in ambiente carcerario, ove il condannato non aveva avuto occasione di manifestare la propria pericolosità né di dimostrare di saper resistere agli impulsi, non potendo venire in contatto con minori.
Quanto alla consulenza di parte, la Corte ha ritenuto che essa descrivesse comportamenti generici e formulasse mere impressioni non agganciate a profili specifici della pericolosità correlata alla propensione alla commissione di atti sessuali con minorenni. La mancata richiesta di relazione all’UEPE è stata considerata non censurabile, poiché l’ufficio non avrebbe potuto riferire sulla sperimentazione del contegno del soggetto nella società civile, considerato che l’indagine avrebbe dovuto svolgersi sui comportamenti tenuti in carcere.
La Corte ha quindi escluso la violazione dei parametri normativi e la presenza di vizi motivazionali, ritenendo il provvedimento impugnato sorretto da una motivazione coerente e priva di salti logici. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La verifica del venir meno della pericolosità potrà essere compiuta solo dopo una congrua sperimentazione in ambito extracarcerario, con l’osservanza delle prescrizioni connesse alla misura di sicurezza applicata.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 609 c.p. – Perquisizione e ispezione personali arbitrarie